F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008 5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL’ART. 14 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008
5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL’ART. 14 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008)
Con la decisione oggetto di reclamo, la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. la sanzione della ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'articolo 11 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso all'articolo 14 C.G.S.) per la responsabilità oggettiva della reclamante in relazione all'aggressione subita dal giornalista signor Antonio Di Donna ad opera di sostenitori del Manfredonia Calcio all'interno dello stadio al termine della gara Manfredonia - Foggia del 25.3.2007. Nel proprio ricorso, la società Manfredonia Calcio lamenta in principalità che essa società sportiva non sarebbe imputabile per l'incivile comportamento di propri pseudo sostenitori, ricorrendo entrambe le circostanze di cui all'articolo 14 comma 5 ed almeno tre di quelle previste dall'articolo 13 comma 1 C.G.S., in via subordinata sostiene la assoluta abnormità e spropositatezza della sanzione irrogata. Quanto al primo profilo di ricorso, ritiene questa Corte che esso sia infondato. Ed invero, come esplicitamente indicato nella decisione impugnata, la sanzione in questione è stata irrogata a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14 C.G.S.: non è stata infatti ritenuta sussistente alcuna responsabilità diretta della società, né sono state ritenute sussistenti, quali esimenti, le circostanze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 13 C.G.S., non essendo stata documentata e provata la ricorrenza della circostanza di cui sub a) (al di là della generica allegazione della presenza di personale di servizio), né di quella di cui sub b) (sotto il profilo della prevenzione, mentre ricorre in parte, come si dirà, sotto il profilo dell’ausilio ex post a fini repressivi e sanzionatori dei colpevoli). E’ tuttavia fondato, nei limiti di cui infra, il secondo profilo di impugnazione, proposta in via subordinata. Ed invero, la stessa decisione impugnata, nella parte finale della motivazione, ha considerato sussistente un ausilio alle forze dell'ordine, da parte della società Manfredonia, nell'identificazione dei responsabili dell'aggressione (integrandosi così, sotto il profilo della valenza attenuante riconosciuta dall'articolo 14 comma 5, la circostanza di cui all'articolo 13 comma 1 lett. b) ultima parte, C.G.S.); inoltre, come risulta dai documenti in atti, lo stesso Presidente della società calcistica, venuto a conoscenza dell'aggressione, ha avuto parole di ferma condanna del fatto e si è più volte interessato alle condizioni di salute del giornalista vittima dell'aggressione. A ragione di ciò, ed in considerazione del minimo e del massimo editale previsto dall'articolo 14 comma 2 C.G.S. per le società di serie C, ritiene questa Corte che la sanzione in concreto irrogata debba essere ridotta da € 20.000,00 ad € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad Euro 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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