F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009. 3) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 30.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 178 dell’1.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009. 3) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 30.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 178 dell’1.2.2008) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 178 dell’1.2.2008, ha inflitto alla società Juventus F. C. l’ammenda di € 30.000,00, oltre che la diffida, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara di Coppa Italia Juventus/Internazionale, disputata il 30.1.2008, “intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di calciatori della squadra avversaria; per avere reiteratamente rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; per avere altresì lanciato nel settore avversario un bengala ed un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi; recidiva specifica”. Avverso siffatto provvedimento la Juventus F. C. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo – sostanzialmente – l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S., essendosi realizzate, in fattispecie, oltre che le circostanze di cui alle lett. b) ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo ai fini dell’attenuazione della sanzione, quella di cui alla lettera a). Inoltre, la reclamante ha eccepito l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione della diffida, in ragione della natura e dell’entità delle violazioni contestate ed ha formulata anche subordinata domanda di annullamento quantomeno di tale ulteriore punizione. In sede di discussione orale l’avvocato, patrono designato dalla reclamante, s’è riportato ai motivi dell’atto scritto ed alla copiosa documentazione, ad esso compiegata, relativa all’organizzazione predisposta dalla società ai fini della prevenzione di condotte non regolamentari da parte dei sostenitori ed ha confermato le conclusioni già ivi rassegnate. Osserva questa Corte che per la sussistenza della circostanza di cui alla lett. a) dell’art. 13 C.G.S., invocata dalla reclamante, occorre che risulti provata non solo l’adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma, ma è, altresì, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto. Nel caso di specie non è stato provato che la Juventus F. C. abbia, nel settore di pertinenza della propria tifoseria, previsto misure preventive tali da far configurare realizzata la previsione tipizzata dalla norma di riferimento – la quale, testualmente, parla di “adottato ed efficacemente attuato” – così da prevenire le condotte illecite ovvero consentire l’immediata individuazione dei sostenitori violenti per segnalarli all’Autorità di P.S. ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. In sostanza, pur prendendo atto della “adozione”, da parte della reclamante, di tutta una serie di accorgimenti organizzativi preventivi dei quali è stata data ampia descrizione nella documentazione annessa al reclamo, la Corte rileva che, ai fini che qui interessano, essa deve congiungersi con una “efficace attuazione” nella circostanza di volta in volta presa in considerazione. Lo svolgimento dei fatti, così come descritti ed assunti dal Giudice a quo, nega implicitamente che l’efficacia prevista dalla norma sia stata conseguita. Pertanto, proprio in dipendenza della mancata predisposizione di misure adeguate di prevenzione, in occasione della gara nel corso della quale sono avvenuti i fatti generatori della sanzione impugnata, la reclamante è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l’ulteriore circostanza di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. e, dunque, difettando i presupposti per l’applicazione dell’invocata esimente. Tanto premesso, la Corte osserva, altresì, che i fatti contestati, per il loro contenuto intrinseco, debbono esser sanzionati con la minore ammenda di € 20.000,00 – anziché 30.000,00 – e che essi non hanno dato luogo a quella “recidiva specifica” (anche a tener conto della condotta dei sostenitori della reclamante nel corso della gara di Campionato di serie A, Livorno/Juventus del 27.1.2008) per la quale il Giudice Sportivo ha inflitto l’ulteriore sanzione della diffida. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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