F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009. 5) RICORSO DELL’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2008 ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/MODENA DEL 26.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009. 5) RICORSO DELL’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2008 ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/MODENA DEL 26.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008) Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro e della relazione del rappresentante della Procura Federale presente all’evento sportivo, come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva; - rilevato che nel rapporto del direttore di gara è testualmente rappresentato che “a fine gara mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi venivo avvicinato nel sottopassaggio dal Presidente della società Grosseto signor Camilli che mi rivolgeva urlando da circa un metro da me le seguenti frasi: sei un disonesto! mascalzone! venduto! Non ti faccio più arbitrare! Questo comportamento continuava per tutto il tragitto fino agli spogliatoi e si prolungava per circa cinque minuti”; - rilevato altresì che dal rapporto del rappresentante della Procura Federale emerge che il predetto signor Camilli pronunciava frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro che rientrava negli spogliatoi a fine gara ed in particolare “sei un farabutto ed un disonesto! non meriti di arbitrare sei un incapace!” e che successivamente, mantenendosi al di fuori della porta dello spogliatoio della terna arbitrale, lo stesso Signor Camilli frasi particolarmente offensive e denigratorie esposte con toni di significativa violenza; - ritenuto che la circostanza che il signor Camilli abbia pronunciato frasi ingiuriose con espressioni dal contenuto e dal significato gravi all’indirizzo dell’arbitro è stata pienamente confermata dalla documentazione esaminata e che le difese dell’incolpato non consentono di affievolire la gravità del fatto, neppure con riferimento alla contestata recidiva che, pur tenuto conto di quanto sostenuto dalla stessa difesa del Signor Camilli, deve confermarsi nella sua applicazione; - stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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