F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009. 7) RICORSO DELL’ A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 03.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009.
7) RICORSO DELL’ A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 03.02.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.2008)
Con rituale reclamo 13.2.2008 l’A.C. Milan ha proposto gravame avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Fiorentina/Milan – Campionato di Serie “A”, disputata il 3.2.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 179 del 5.2.2008. Il Giudice Sportivo, infatti, aveva inflitto alla Società reclamante l’ammenda sovra riferita per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata, ex art. 13, comma 7, lett. b) ed e) e comma 2, C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi – con recidiva. Con i motivi scritti, l’A.C. Milan, producendo documenti specifici di supporto, ha invocato l’esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S., e ciò sul presupposto che, oltre le circostanze di cui alle lett. b) ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ricorreva anche quella di cui alla lett. a). Concludeva, pertanto, per la revoca della sanzione inflitta e, in via istruttoria, l’audizione della dirigente dott.ssa Daniela Gozzi circa le iniziative di prevenzione adottate ex art. 6 del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Alla seduta del 15.2.2008 compariva davanti alla Corte di Giustizia Federale il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. E’ stata, inoltre, ascoltata la dott.ssa Daniela Gozzi, la quale ha riferito circa i modelli organizzativi adottati dalla Società idonei a prevenire i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 C.G.S.. Ciò premesso osserva questa C.G.F. che per la sussistenza della circostanza di cui alla lettera a), invocata dalla reclamante, occorre che risulti provata non solo l’adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma, essendo inoltre, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto. Nel caso di specie, pur dandosi atto che la reclamante disputava la gara in trasferta, non è stato provato che l’A.C. Milan abbia, nel settore di pertinenza della propria tifoseria, previsto misure preventive ed alcun presidio di vigilanza anche con la presenza di un numero adeguato di stewards che potesse consentire l’individuazione dei sostenitori violenti sì da segnalarli all’Autorità della Polizia di Stato per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. Ciò perché, come rilevato dalla stessa reclamante, un gruppo di tifoseria organizzata era solito porre in essere lanci di petardi durante le gare per danneggiarla in quanto non si piegava a richieste ricattatorie ed illecite. E’, quindi, proprio in dipendenza della mancata predisposizione di misure adeguate di prevenzione, in occasione della gara di campionato Fiorentina/Milan, che la reclamante è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l’ulteriore circostanza di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milano di Milano e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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