F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009. 2) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/JUVENTUS DEL 27.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 29.01.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009. 2) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/JUVENTUS DEL 27.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 29.01.2008) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 173 del 29.1.2008, ha inflitto alla società Juventus F. C. l’ammenda di € 15.000,00, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara del campionato di serie A Livorno/Juventus, disputata il 27.1.2008, “fatto esplodere numerosi petardi e lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco, e per avere, nel corso del primo tempo, esposto, per qualche minuto, uno striscione con un’espressione oltraggiosa per le Forze dell’ordine; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi; recidiva”. Avverso siffatto provvedimento la Juventus F. C. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo – sostanzialmente – l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S., essendosi realizzate, in fattispecie, oltre che le circostanze di cui alle lett. b) ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo ai fini dell’attenuazione della sanzione, quella di cui alla lett. a). In sede di discussione orale l’avvocato, patrono designato dalla reclamante, s’è riportato ai motivi dell’atto scritto ed alla copiosa documentazione, ad esso compiegata, relativa all’organizzazione predisposta dalla società ai fini della prevenzione di condotte non regolamentari da parte dei sostenitori ed ha confermato le conclusioni già ivi rassegnate. Osserva questa Corte che per la sussistenza della circostanza di cui alla lett. a) dell’art. 13 C.G.S., invocata dalla reclamante, occorre che risulti provata non solo l’adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma, ma è, altresì, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto. Nel caso di specie, pur dandosi atto che la reclamante disputava la gara in trasferta, non è stato provato che la Juventus F. C. abbia, nel settore di pertinenza della propria tifoseria, previsto misure preventive ed alcun presidio di vigilanza, anche con la presenza di un numero adeguato di personale appositamente dedicato, che potesse prevenire le condotte illecite ovvero consentire l’immediata individuazione dei sostenitori violenti per segnalarli all’Autorità di P.S. ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. Pertanto, proprio in dipendenza della mancata predisposizione di misure adeguate di prevenzione, in occasione della gara nel corso della quale sono avvenuti i fatti generatori della sanzione impugnata, la reclamante è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l’ulteriore circostanza di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. e, dunque, difettando i presupposti per l’applicazione dell’invocata esimente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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