F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 129/CGF – RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/SANTARCANGELO DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 30.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 129/CGF – RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/SANTARCANGELO DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 30.1.2008) Con la decisione indicata in epigrafe, la società sportiva A.S.D. Santarcangelo è stata colpita dalla sanzione pecuniaria di € 2.500,000 per avere i suoi tifosi, in occasione della gara con il Real Montecchio del 27.1.2008, in campo avverso, lanciato due bottigliette di plastica semipiene e tre bicchieri di liquido che raggiungevano un assistente arbitrale, il quale veniva altresì fatto oggetto di sputi che lo raggiungevano per due volte: nella stessa circostanza, inoltre, gli stessi sostenitori lanciavano sul terreno di giuoco un fumogeno acceso, con evidente pericolo per la incolumità fisica dei partecipanti. Nel ricorso si chiede una sostanziale riduzione dell’ammenda inflitta, prospettandone la sproporzione rispetto ad altri analoghi episodi di intolleranza meno gravemente sanzionati, imputando alla ridotta distanza fra il campo e la tribuna una concausa dei lanci subiti dall’assistente ed infine ponendo in luce l’assenza di precedenti di intemperanza da parte della tifoseria interessata, come pure la non necessità di interventi nella vicenda da parte della forza pubblica presente. I motivi come sopra ricordati non hanno alcun pregio e come tali non meritano accoglimento. In conformità a quanto questa Corte ha in molte pronunce ribadito, infatti, del tutto irrilevante appare il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali in un sistema che, come più volte rilevato, non conosce il principio dello stare decisis e non subisce il vincolo del precedente. La vicinanza fra il pubblico che assiste all’incontro ed il luogo di svolgimento di questo non può, a sua volta, costituire una esimente e nemmeno una circostanza attenuante per la commissione di illeciti, i quali nella specie sono stati molteplici ed hanno altresì costituito fonte di pericolo per i presenti ed i partecipanti alla partita. La non necessità dell’intervento della forza pubblica è al riguardo parimenti ininfluente, se non si vuole avallare la paradossale conclusione che un intervento del genere concorra a qualificare ed a graduare la responsabilità per le violazioni di quelle elementari regole di comportamento, che ripugnano come tali alla comune coscienza civile e nel C.G.S. trovano adeguata previsione. Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ A.S.D. Santarcangelo di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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