F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 129/CGF – RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI, PIERLUIGI PITOSCIA, LUCA PETRELLA E LUIGI URSO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/BOJANO DEL 10.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 13.02.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 129/CGF – RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI, PIERLUIGI PITOSCIA, LUCA PETRELLA E LUIGI URSO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/BOJANO DEL 10.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 13.02.2008) La U.S. Boxano, con procedimento d’urgenza, ho proposto ricorso fondando le proprie richieste di revoca e riduzione dei provvedimenti disciplinari di cui al Com. Uff. n. 82 del 13.2.2008, con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare effettive ai calciatori Pitoscia, Petrella e Urso, sostenendo che gli episodi, così come descritti nei rapporti ufficiali di gara, benché meritevoli di censura, non appaiaono di particolare gravità. Conclude, infine, la società reclamante, invocando l’applicazione delle attenuanti come contemplate dall’art. 19 comma 4 C.G.S.. Tanto premesso, la Corte osserva che gli episodi contestati ai calciatori, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara, che formano, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., fonte di fede probatoria privilegiata. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri tesserati. Per quanta riguarda le squalifiche inflitte ai calciatori Petrella, Urso (comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’Arbitro) e Pitoscia (comportamento offensivo nei confronti del pubblico), le stesse sono state correttamente sanzionate dal Giudice Sportivo che si è limitato ad applicare il minimo della sanzione edittalmante prevista ex art. 19 comma 4 lett. a). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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