F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 139/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOGDANOVIC DANIJEL SEGUITO GARA CISCO ROMA/CASSINO DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 139/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF DEL 20 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOGDANOVIC DANIJEL SEGUITO GARA CISCO ROMA/CASSINO DEL 24.2.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008 ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Bogdanovic Danijel, per aver colpito un avversario e rivolto frasi minacciose nei confronti dell’arbitro, seguito gara A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. /Cassino del 24.2.2008. Avverso tale provvedimento la società A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.2.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo no n ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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