F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO DELL’ A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL TORNEO BERRETTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. BOFFOLI ANDREA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, 46, COMMA 6 E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 22.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 21 luglio 2008 1) RICORSO DELL’ A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL TORNEO BERRETTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 E INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. BOFFOLI ANDREA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, 46, COMMA 6 E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 22.2.2008) La società A.S. Noicattaro Calcio ha impugnato le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 32/CDN del 22.2.2008 con il quale, in relazione al deferimento del Procuratore Federale, veniva inflitta al calciatore della ricorrente signor Kelijon Ostaku la squalifica per 1 giornata, al dirigente Boffoli Andrea l’inibizione per mesi 3 e la penalizzazione di tre punti per la società da scontarsi nel campionato Berretti nella corrente stagione sportiva. Le sanzioni sono state inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale in dipendenza del fatto che il menzionato calciatore Kelijon Ostaku ha disputato, in data 22.9.2007 una gara per la società Noicattaro senza averne alcun titolo perché non tesserato; il dirigente Boffoli Andrea ha sottoscritto una distinta di gara nella quale dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società; tali violazioni sono state contestate alla società nell’atto di deferimento formulato dalla Procura Federale. L’omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte Procura Federale comporta la declaratori di inammissibilità del reclamo. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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