F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 04 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 21 luglio 2008 1) RECLAMO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 6.000,00 “PER AVERE I SUOI SOSTENITORI, NEL CORSO DELLA GARA, LANCIATO DUE FUMOGENI NEL PROPRIO SETTORE” AMMENDA DI € 5.000,00 “A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO DEL PROPRIO PRESIDENTE”, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 04 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 21 luglio 2008
1) RECLAMO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 6.000,00 “PER AVERE I SUOI SOSTENITORI, NEL CORSO DELLA GARA, LANCIATO DUE FUMOGENI NEL PROPRIO SETTORE” AMMENDA DI € 5.000,00 “A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO DEL PROPRIO PRESIDENTE”, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008)
Con rituale e tempestivo reclamo la società Parma F.C. S.p.A. ha proposto gravame avverso le ammende di € 6.000.00 e di € 5.000,00 seguito gara Parma/Palermo del 19.3.2008, valevole per il Campionato di Serie “A” inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008). Con motivi scritti e per quanto attiene all’ammenda di € 6.000,00 comminata “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore” ha eccepito la reclamante che la condotta sanzionata, come si ricava dal rapporto dei Collaboratori della Procura Federale, era stata posta in essere non dai suoi sostenitori bensì dai tifosi del Palermo che, in circa 200/250, erano stati sistemati in un o spicchio della Curva Sud ed avevano acceso due fumogeni nel proprio settore. Per quanto, invece, attiene all’ammenda di € 5.000,00 comminata a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del Presidente comunicava di non dare seguito al preannuncio di reclamo. All’udienza del 4.4.2008 compariva davanti alla Corte di Giustizia Federale . 1^ Sezione – il difensore della reclamante il quale illustrava i motivi scritti concludendo per l’annullamento della sanzione impugnata. Ciò premesso osserva questa Corte di Giustizia Federale – 1^ Sezione – che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Invero nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale agli atti sussiste la prova della fondatezza del proposto reclamo ed è pertanto superflua ogni ulteriore disquisizione in merito. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo limitatamente all’ammenda di € 6.000,00 annullando la sanzione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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