F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 04 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 21 luglio 2008 2) RECLAMO DEL SIG. GHIRARDI TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 04 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 21 luglio 2008
2) RECLAMO DEL SIG. GHIRARDI TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008)
Con rituale e tempestivo atto il signor Ghirardi Tommaso, Presidente della società Parma F.C. S.p.A., reclamava avverso la sanzione dell’ammonizione con diffida ed ammenda di € 5.000,00 comminatagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti seguito gara Parma/Palermo del 19.3.2008 valida per il Campionato di Serie “A” (Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008) “per avere al termine del 1^ tempo, negli spogliatoi, rivolto all’arbitro, una espressione irrispettosa”. Con successivo atto del 31.3.2008 il Presidente Tommaso Ghirardi ha comunicato di rinunciare al reclamo. All’udienza del 4.4.2008 la corte di Giustizia federale -. 1^ Sezione – dato atto della espressa rinuncia dichiara estinto il procedimento e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Ghirardi Tommaso, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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