F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 04 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 21 luglio 2008 4) RECLAMO DELL’ U.S. LECCE S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/RIMINI DEL 21.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 04 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 21 luglio 2008 4) RECLAMO DELL’ U.S. LECCE S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/RIMINI DEL 21.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto all’U.S. Lecce S.p.A. l’ammenda di € 4.000,00 per aver “suoi sostenitori , nel corso della gara, nel propri settore, acceso un bengala e un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi; recidiva”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, la società ha interposto reclamo, all’uopo deducendo, l’assoluta prevalenza delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. e chiedendo l’annullamento della sanzione. Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, compiutamente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro e del collaboratore della Procura Federale, assistiti, com’è noto, da fede privilegiata. In particolare non appare sufficiente la preventiva organizzazione messa in campo, correttamente dalla società, per giungere addirittura alla richiesta applicazione della invocata esimente. Al più detta organizzazione può valere ai fini di un’attenuazione della stessa, circostanza peraltro esaminata dal Giudice di prime cure, il quale ha però dovuto fare i conti con ben quattro episodi di recidiva in questo campionato. La qual cosa pone un dubbio anche sullo stesso modello di sicurezza di cui si discute nel reclamo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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