F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009. 3) RICORSO DELL’ A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAOLUCCI DANIELE SEGUITO GARA POLIZIA PENITENZIARIA MARAN/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 602 dell’8.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009.
3) RICORSO DELL’ A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAOLUCCI DANIELE SEGUITO GARA POLIZIA PENITENZIARIA MARAN/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 602 dell’8.4.2008)
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell’esame del referto del direttore di gara relativo all’incontro Polizia Penitenziaria Maran/Brillante Calcio a 5, disputata il 5.4.2008 per il Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone B, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 602 dell’8.4.2008, irrogava al calciatore Daniele Paolucci della Polizia Penitenziaria Maran la squalifica per 3 giornate di gara “per avere colpito con uno schiaffo un avversario”. L’A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran propone reclamo avverso tale delibera sostenendo che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice Sportivo, il calciatore Paolucci non avrebbe posto in essere alcun atto violento. Il calciatore, “avendo subito un intervento falloso, istintivamente si è rialzato ed ha solo spintonato, l’avversario senza usare violenza allo stesso, non colpendolo con uno schiaffo ma solo allontanandolo da sé appoggiandogli la mano sul viso”. La tesi difensiva propugnata dalla società reclamante non può trovare accoglimento, in quanto diretta ad accreditare una versione dei fatti diversa da quella contenuta nel referto arbitrale che, come è noto, nei procedimenti disciplinari costituisce fonte di prova privilegiata. Il referto arbitrale, del resto, descrive precisamente, in modo da non ingenerare dubbi sul fatto ascritto al calciatore, che questi era stato espulso dal campo “perché a mano aperta colpiva l’avversario sulla guancia”. Poiché inconfondibilmente anche da tale descrizione del referto emerge che il Paolucci ha schiaffeggiato un avversario è da ritenere congrua la squalifica di 3 giornate di gara inflitte al calciatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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