F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI; • DELL’AMMENDA DI € 1.500,00; DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21; SEGUITO GARA CISCO UNIVERSITÀ TOR VERGATA/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 27.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 581 del 31.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI; • DELL’AMMENDA DI € 1.500,00; DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21; SEGUITO GARA CISCO UNIVERSITÀ TOR VERGATA/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 27.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 581 del 31.3.2008) L’incontro del Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, Cisco Università Tor Vergata/Brillante Calcio a 5 del 23.3.2008, non veniva portato regolarmente a termine in quanto al 12° del 2° tempo, la squadra ospitata, contestando alcune decisioni arbitrali, abbandonava il terreno di gioco. Per tali accadimenti, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, oltre ad irrogare sanzioni personali di varia durata ad un dirigente e a due calciatori dell’A.S. Brillante Calcio a 5, comminava a detto sodalizio la punizione sportiva della perdita della gara nonché l’ammenda di € 1.500,00, per comportamento scorretto imputabile ai suoi sostenitori, e la penalizzazione di 3 punti da scontare nella classifica del medesimo Campionato disputato nella prossima Stagione Sportiva (Com. Uff. n. 581 del 31.3.2008). La decisione di cui sopra, impugnata dalla società punita, limitatamente ai punti concernenti la sanzione pecuniaria e la penalizzazione, dev’essere, sia pure parzialmente, riformata. Ed invero il primo giudice, nel quantificare la penalizzazione, ha peccato per eccesso, ignorando quanto, per la fattispecie che ne occupa, dispone l’art. 53 comma 2 N.O.I.F., secondo il quale, la società che rinuncia a “proseguire nella disputa”di una gara, soggiace alla punizione sportiva della perdita della stessa, nonché alla penalizzazione di 1 punto in classifica. In tal senso, pertanto, va ridimensionata la sanzione in parola. Uguale percorso va seguito per quanto riguarda l’ammenda inflitta che appare oggettivamente eccessiva rispetto alle condotte perseguite. Nel referto arbitrale infatti si addebitano genericamente alla tifoseria dell’attuale reclamante “malumori e proteste”; in altri termini, manifestazioni di dissenso, probabilmente inurbane, ma sicuramente contenute, che non legittimano un intervento punitivo così oneroso ed affittivo. Più equa e proporzionata all’occorso si reputa una sanzione pecuniaria ridotta alla misura di € 500,00. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma, riduce: - l’ammenda ad € 500,00; - la sanzione della penalizzazione ad 1 punto da scontare nella prossima stagione sportiva del Campionato Nazionale Under 21. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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