F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009. 5) RICORSO DEL SIGNOR PAGANO NICOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.01.2013 SEGUITO GARA ANOIA/REAL ROSALÌ DEL 20.01.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 113 dell’11.03.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009. 5) RICORSO DEL SIGNOR PAGANO NICOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.01.2013 SEGUITO GARA ANOIA/REAL ROSALÌ DEL 20.01.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 113 dell’11.03.2008) Il calciatore Nicola Salvatore Pagano, tesserato in favore della società A.S. Anoia, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria del 13.03.2008 con la quale, in relazione alla gara disputata con la Real Rosali del 20.1.2008, gli era stata irrogata la sanzione della squalifica fino al 20.1.2013, per aver selvaggiamente colpito con calci, pugni e sputi il Direttore di gara caduto a terra mentre tentava di raggiungere gli spogliatoi per sottrarsi alla “caccia all’uomo” che sostenitori, dirigenti e calciatori della società A.S. Anoia avevano intrapreso al termine della gara de qua. A sostegno del ricorso il Pagano affermava la sua estraneità ai fatti per i quali era stata decisa la sanzione . Il ricorso è inammissibile. Come è noto, ai sensi dell’art. 31 C.G. S., la C.G.F. è competente a decidere in secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali e dalla Commissione Disciplinare Nazionale, mentre rispetto alle decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali ha una competenza limitata ai soli ricorsi presentati dal Presidente Federale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Pagano Nicola Salvatore e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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