F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 167/CGF – RIUNIONE DEL 24 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/ACMEI BARI C.F. DEL 12.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 83 del 17.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 167/CGF – RIUNIONE DEL 24 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/ACMEI BARI C.F. DEL 12.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 83 del 17.4.2008) La A.S. Dilettantistica Pink Sport Time proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto l’ammenda di € 250,00 in relazione alla mancata presentazione in campo di quattro atlete nel corso della gara del 12.4.2008 contro la Acmei Bari C.F. ritenuta immotivata e ingiustificata. A sostegno dell’impugnazione la reclamante deduceva che la mancata presenza delle atlete era conseguenza di cause non dipendenti dalla volontà della società e delle stesse giocatrici alcune delle quali avevano subito infortuni mentre altre avevano accusato malori invalidanti. La ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione . Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento. In realtà, ai sensi dell’art. 53, comma 2 delle N.O.I.F,. l’ammenda non poteva essere applicata non essendovi stata rinunzia alla gara. Comunque, anche se vi fosse stata rinunzia l’applicazione dell’ammenda può avvenire solo su istanza della procura (art. 1 C.G.S.) mentre nella specie nessuna istanza è pervenuta. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pink Sport Time di Bari, annulla la sanzione dell’ammenda inflitta. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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