F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO FUMONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT VILLAGE GUARCINO/ATLETICO FUMONE DEL 10.02.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 17.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO FUMONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT VILLAGE GUARCINO/ATLETICO FUMONE DEL 10.02.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 17.4.2008) Nel corso della gara Sport Village Guardino/Atletico Fumone del 10.2.2008 di Calcio a 5 Campionato III Categoria Frosinone, l’Arbitro, al 42’ del secondo tempo, nel rilevare il comportamento offensivo e minaccioso di tre giocatori dell’A.S.D. Atletico Fumone verso i tifosi della società ospitante e nel considerare che la loro espulsione avrebbe determinato la sopravvenuta insufficienza del numero dei rimanenti giocatori della stessa Atletico Fumone (numero necessario per la prosecuzione della partita), decideva di non espellere i suddetti, anche al fine di non accrescere la tensione nel campo e fuori e di evitare grave rischio all’incolumità dello stesso Arbitro e decideva, altresì, di porre fine alla gara con l’emissione del triplice fischio di chiusura. Il Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Frosinone (Com. Uff. n. 52 del 28.2.2008), visto che l’Atletico Fumone non aveva dato seguito al preannuncio di reclamo ed esaminato il referto arbitrale, decideva di dichiarare inammissibile il reclamo della società, con addebito della relativa tassa e di infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-3 e ammenda di € 150,00. La Commissione Disciplinare Territoriale (Com. Uff. n. 132 del 10.4.2008) in ordine al reclamo proposto dall’Atletico Fumone avverso la decisione del Giudice Sportivo, considerato che i fatti riferiti “investono decisioni disciplinari adottate in campo dal direttore di gara che, in base all’art. 29 comma 3 C.G.S. sono di sua esclusiva competenza, riteneva, nemmeno parzialmente, assumibili le doglianze avanzate col ricorso” Pertanto la Commissione respingeva il reclamo in ordine alla ripetizione della gara, accogliendo solo la richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda (da € 150,00 a € 100,00). L’Atletico Fumone nel reclamo a questa Corte chiede l’annullamento della sanzione della perdita della gara, con ogni conseguenza in ordine alla ripetizione della partita, a causa dell’evidente errore tecnico dell’arbitro che, come detto, invece di espellere previa esibizione del cartellino rosso n. 3 giocatori dello stesso Atletico Fumone, ha posto fine alla gara. La reclamante pone in rilievo che, in realtà, l’Arbitro aveva considerato la partita regolarmente terminata, mentre nel supplemento di referto lo stesso Arbitro ha, poi, considerato la partita terminata per una presunta, ma mai avvenuta, espulsione dei tre giocatori dell’ Atletico Fumone. Esaminando gli atti, anzitutto, sotto il profilo procedurale, il Collegio rileva un primo motivo di inammissibilità per intempestività del reclamo dell’A.S.D. Atletico Fumone, atteso che esso risulta essere stato trasmesso alla Corte Federale il 22.4.2008 e alla controparte Polisportiva Sport Villane Guarcino, con raccomandata a mano, il giorno successivo 23.4.2008, laddove ai sensi del combinato disposto degli art. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S., il reclamo va trasmesso al Giudice entro iltermine perentorio di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Com. Uff. in cui è riportata la impugnanda decisione (nella specie, delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 132 del 10.4.2008) e copia di esso va inviata contestualmente alla controparte. Il Collegio riscontra, poi, un secondo motivo di inammissibilità del reclamo in esame, considerato che la Corte di Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 31 comma 1 C.G.S., è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici territoriali. Dunque non è ipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di Giustizia Federale, come giudice di terzo grado. La Corte, peraltro, è competente (quale unico Giudice Federale) a pronunciarsi nei procedimenti per revisione e revocazione (cfr. anche art. 39 C.G.S.). Nel caso in esame, anche ove si voglia invocare l’applicabilità della citata norma, non si verterebbe in tema di revisione, atteso che non si tratta di dare un giudizio in base a nuove prove sopravvenute o scoperte. Qualora, poi, si voglia intendere il reclamo come istanza di revocazione, il Collegio rileva che non ricorrrerebbero nella specie i motivi di carattere eccezionale solo in presenza dei quali il detto istituto è ammesso. In particolare, non sarebbe invocabile il caso dell’errore di fatto contemplato dall’art. 1 lett. e) del citato art. 39. Infatti, dagli atti risulta chiaramente che i precedenti giudici hanno esaminato tutti i fatti che si sono verificati durante lo svolgimento della gara del 10.2.2008 e li hanno valutati, secondo il loro apprezzamento logico-giuridico, come idonei a far maturare il giudizio finale di inammissibilità (da parte del Giudice Sportivo Territoriale) e di rigetto (da parte della Commissione Disciplinare Territoriale) del ricorso. Non è dunque rinvenibile un errore di fatto, il quale si sostanzia in un’erronea od omessa percezione, da parte dell’organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto. L’errore tecnico dell’Arbitro, lamentato dalla società ricorrente, non potrebbe comunque essere ricondotto al concetto di errore di fatto censurabile, anzitutto perché è un errore dell’Ufficiale di gara e non del giudice e, poi, perché si ricollega a decisioni adottate appunto dall’arbitro sul campo, nella sue esclusive discrezionalità tecnica e competenza. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Fumone di Fumone (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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