F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA PER 0-3; – INIBIZIONE FINO AL 15.5.2008 INFLITTA AL SIG. MENIGHETTI MASSIMO, SEGUITO GARA FIAMMAMONZA DILETTANTE/TORINO DEL 12.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 83 del 17.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA PER 0-3; - INIBIZIONE FINO AL 15.5.2008 INFLITTA AL SIG. MENIGHETTI MASSIMO, SEGUITO GARA FIAMMAMONZA DILETTANTE/TORINO DEL 12.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 83 del 17.4.2008) Il Torino Calcio Femminile, con atto del 18.4.2008, ha preannunciato reclamo con richiesta di copia atti avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con Com. Uff. n. 83 del 17.4.2008 per le sanzioni: della perdita della gara per 0 – 3 e l’inibizione fino al 15.5.2008 inflitta al signor Menighetti Massimo seguito gara Fiammamonza Dilettate/Torino del 12.4.2008. Il Giudice Sportivo aveva deciso la perdita della gara a carico della società A.C.F. Torino per 3 – 0, ai sensi dell’art. 17, comma 5 lett. a) C.G.S., poiché la calciatrice Pasqui Maria Ilaria, inserita nella distinta di gara, era risultata tesserata presso la Federazione Americana con la società Poli Blues dal 4.4.2008. All’udienza odierna, nonostante la regolarità degli avvisi, non sono stati presentati i motivi di reclamo e nessuno è comparso per la società. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Torino Calcio Femminile di Venaria (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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