F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’ASI MONZA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ASI MONZA/ALESSANDRIA DEL 20.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 86 del 24.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 3) RICORSO DELL’ASI MONZA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ASI MONZA/ALESSANDRIA DEL 20.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 86 del 24.4.2008) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 24.4.2008 ha inflitto alla società Asi Monza le sanzioni: c. dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante; d.squalifica per 2 gare effettive alle signore Bastrup Ulla, Marrano Barbara, Corizza Chiara e Gagliardi Daniela per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro; e. squalifica per 1 gara effettiva al signor Mosca Giacomo per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro; inflitte seguito gara Asi Monza/Alessandria del 20.4.2008. Avverso tale provvedimento società Asi Monza ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.4.2008 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.5.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’ASI Monza di Monza dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it