F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 3 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 luglio 2008

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 3 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 luglio 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. BICCARI AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA AL CALCIATORE LUIGI MONTUORI FINO AL 30.04.2009; • SQUALIFICA AL CALCIATORE NICOLA GUERRIERI FINO AL 31.12.2008; • SQUALIFICA AL CALCIATORE MICHELE ROBERTI FINO AL 30.09.2008 SEGUITO GARA BICCARI/GIOVENTÙ CALCIO BOVINO DEL 13.04.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 08.05.2008) L’A.S.D. Biccari, militante nel Campionato Provinciale Pugliese di 3a Categoria, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, Com. Uff. n. 58 del 30.4.2008, che, riformando parzialmente la prima pronuncia del Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 42 del 17.4.2008, riduceva le sanzioni inflitte ad alcuni suoi tesserati resisi responsabili di violazioni disciplinari in occasione della gara Biccari/Gioventù Calcio Bovino del 13.4.2008. Prospettando una propria versione edulcorata degli accadimenti antiregolamentari perseguiti ha chiesto, in buona sostanza, ulteriori decurtazioni delle sanzioni comminate ed il totale proscioglimento di uno degli incolpati, tale Guerririeri Nicola. Al reclamo non può darsi alcun seguito perché palesemente inammissibile. Come già più volte chiarito da questa Corte, nel nuovo C.G.S. il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione secondo quanto recita sia la norma di portata generale di cui all’art. 31 che al primo comma specifica come la C.G.F. si “giudice di 2° grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e quindi non abilitata al riesame, salvo casi particolari, di pronunce adottate da organi con competenza regionale, sia, e più segnatamente, l’art. 44 comma 1, applicabile nella fattispecie, che per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti prevede due gradi di giudizio esperibili ed esauribili soltanto davanti agli Organi di Giustizia Territoriali. Nel caso in esame l’A.S.D. Biccari si è attivata col presente reclamo quando ormai aveva già completato l’iter processuale consentitole con l’attuale normativa che, per quanto detto, non prevede un terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Biccari di Biccari (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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