F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 3 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 luglio 2008 2) RICORSO DELL’U.S. RIVANAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEBELLO/RIVANAZZANESE DEL 27.04.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 15.05.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 3 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 luglio 2008
2) RICORSO DELL’U.S. RIVANAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MONTEBELLO/RIVANAZZANESE DEL 27.04.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare
Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 15.05.2008)
Con reclamo del 17.5.2008, la A.S.D. U.S. Rivanazzanese proponeva reclamo contro la decisione
del Comitato Regionale Lombardia LND che aveva confermato le sanzioni applicate dal nei confronti
suoi e del calciatore Miche le Marro.
Ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile non potendosi proporre impugnazione davanti
questa Corte contro le decisioni in grado d’appello degli organi territoriali.
Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.
Rivanazzanese di Rivanazzano (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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