F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 3 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 luglio 2008 3) A.S.D. LIBERATORE BULZARIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERATORE BULZARIELLO / GROTTA SOCCER DELL’11.4.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 100 del 9.5.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 3 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 30 luglio 2008
3) A.S.D. LIBERATORE BULZARIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
LIBERATORE BULZARIELLO / GROTTA SOCCER DELL’11.4.2008 (Delibera della
Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 100
del 9.5.2008)
Con reclamo del 16.5.2008, la A.S.D. Liberatore Bulzariello chiedeva a questa Corte la riforma
della decisione del precedente 9 maggio adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il
Comitato Regionale Campania che aveva annullato la decisione del giudice sportivo territoriale
confermando il risultato acquisito sul campo nel corso della gara disputata dalla reclamante contro la
A.S.D. Grottasoccer.
Ciò premesso, la Corte rileva che il reclamo è inammissibile non essendo consentita
un’impugnazione davanti ad essa di decisioni adottate ingrado di appello dalle Commissioni
Disciplinari Territoriali.
Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D.
Liberatore Bulzariello di Melito Irpino (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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