F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 8. RICORSO DELL’U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’AMMENDA DI EURO 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 8. RICORSO DELL’U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL’AMMENDA DI EURO 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007) La C.G.F. esaminato il ricorso come sopra proposto dall’U.P.C. Graphistudio Tavagnaccio di Adegliacco di Tavagnacco (Udine), ritenutane l’opportunità, richiede al direttore di gara maggiori elementi in ordine agli insulti ricevuti dai sostenitori della società ricorrente.
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