F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 2. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI FONTANA FRANCESCO E NENADOVIC STEFAN, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 6 del 25.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 05 ottobre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 21 luglio 2008 2. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI FONTANA FRANCESCO E NENADOVIC STEFAN, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 6 del 25.9.2007) Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 25.9.2007 ha inflitto ai calciatori Fontana Francesco e Nenadovic Stefan - tesserati in favore della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. - la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per fatti occorsi a seguito della gara Monza Brianza/Legnano del 23.9.2007. Avverso tale provvedimento la società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.9.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S. le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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