F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 2. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.1.2008 INFLITTA AL SIG. FABBRI GIANNI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009.
2. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.1.2008 INFLITTA AL SIG. FABBRI GIANNI
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007 ha inflitto al presidente del Ravenna Calcio Gianni Fabbri l’inibizione a svolgere ogni attività federale e sociale a tutto il 31.1.2008 all’esito della condotta tenuta al termine del primo tempo della gara del Campionato di serie B, Chievo Verona/Ravenna, disputata il 20.10.2007. In particolare, il Giudice Sportivo ha irrogata la sanzione per avere il tesserato “nell’intervallo della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto delle espressioni ingiuriose ad un assistente, e per essere entrato, poco dopo, nello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara, assumendo un atteggiamento intimidatorio e reiterando le ingiurie nei confronti del medesimo assistente”. Avverso siffatto provvedimento il Ravenna Calcio ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo vari motivi difensivi consistenti: - nell’affermazione dell’insussistenza delle violazioni ascritte al Fabbri, per non aver rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, senza – quindi – alcuna reiterazione e senza aver dato luogo ad alcun atteggiamento intimidatorio; - nell’affermazione del difetto di alcun precedente, specifico o generico, in capo al tesserato; - nell’affermazione del provato impegno sociale del tesserato medesimo; ed ha concluso chiedendo alla Corte, previa audizione ed assunzione dei necessari mezzi di prova a confutazione del referto, nonché eventuale sospensione del procedimento e remissione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento dei reali accadimenti, di accogliere la doglianza annullando la sanzione inflitta, ovvero, in subordine, di ridurla alla misura di giustizia, con ogni conseguente statuizione in merito alla tassa versata. Nell’odierna riunione, l’avvocato Galli, patrono del Fabbri, s’è soffermato sul valore della fede privilegiata attribuita ai referti arbitrali e sulla concreta impossibilità di addurre prova contraria, in violazione dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa. Nel merito ha evidenziato che i fatti risultano dal referto di uno solo degli assistenti, a conferma della veridicità del fatto come riferito dalla ricorrente. Confermate tutte le istanze istruttorie e le conclusioni del ricorso, lo stesso avvocato ha evidenziato la eccessiva gravità della sanzione, in rapporto a richiamate fattispecie consimili e in assenza, nel Fabbri (mai sanzionato in precedenza), di alcuna volontà di offendere, nonché l’insussistenza di alcuna reiterazione della condotta, svoltasi in un unico contesto. Il tesserato, poi, comparso personalmente, ha fatto riferimento alla mancata identificazione, da parte dell’ufficiale refertante, di colui che abbia pronunciato le frasi offensive, sottolineando che il risultato del campo (pareggio conseguito dal Ravenna al 46’ del secondo tempo) non determinasse neppure condizioni di malanimo che abbiano potuto fomentare alcuna reazione da parte sua nei confronti degli Ufficiali di gara. Considerato che il ricorso deve essere accolto, in quanto parzialmente fondato. Precisato che gli episodi dai quali il procedimento ha preso avvio si riferiscono al termine del primo tempo (così, testualmente, nel rapporto in atti), dalle verifiche istruttorie è risultato che le offese percepite dall’Ufficiale di gara refertante non possano essere attribuite al Fabbri e, conseguentemente, nessuna sanzione questi deve subire in conseguenza di una condotta tenuta da altri (non identificato). Diverse considerazioni la Corte ritiene di dover svolgere, invece, in merito al successivo comportamento del ricorrente. Questi è entrato nello spogliatoio arbitrale senza preventiva autorizzazione ed ha intimato – seppure ricorrendo a termini non scurrili né intrinsecamente offensivi – agli Ufficiali di gara di non allontanarlo, pena il subirne le “conseguenze”, nonché all’Ufficiale refertante, tacciandolo di essere un bugiardo, di “stare attento” a quello che avrebbe poi scritto in esecuzione dei doveri propri della funzione, perché ove si fosse permesso di attribuirgli le precedenti offese “finisce male”. Osserva la Corte che le frasi profferite dal Fabbri, aldilà delle giuste ragioni del tesserato a non essere indicato quale autore di una condotta offensiva mai tenuta, contenessero elementi intimidatori, sebbene generici, non consoni certamente alla qualifica di Presidente della società ospite, ma ancor meno alla funzione di “dirigente addetto all’arbitro” che egli si era riservata nella circostanza, come risulta dal referto relativo alla gara, peraltro in violazione della regola 5 del regolamento del gioco del calcio, la quale prevede siffatta figura esclusivamente nell’ambito delle persone ammesso nel recinto di gioco per la sola società ospitante. In buona sostanza, dunque, il Fabbri è venuto meno all’obbligo di tenere una condotta corretta nei confronti degli Ufficiali di gara e di assicurare, nella funzione (peraltro impropriamente rivestita) di curare il rispetto degli Ufficiali stessi, impedendo ogni comportamento lesivo del loro prestigio. Né, diversamente che “offensivo” può definirsi l’epiteto di “bugiardo” che il tesserato ha rivolto al secondo assistente nella circostanza nella quale ha assunto la condotta intimidatoria già innanzi descritta. Da tutto quanto precede, la Corte considera che il Fabbri sia comunque meritevole di sanzione, benché più contenuta di quella irrogatagli dal Giudice Sportivo Nazionale, in ragione del complesso dei comportamenti effettivamente tenuti nella circostanza ed a lui attribuibili con certezza. Dispone, pertanto, che l’inibizione sia contenuta nel termine del 31.12.2007. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Fabbri Gianni a tutto il 31.12.2007. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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