F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 3. RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE DE VEZZE DANIELE, SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009.
3. RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE DE VEZZE DANIELE, SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007)
La società A.S. Livorno Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007 con la quale veniva comminata una squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione al calciatore De Vezze Daniele, in occasione della gara Parma/Livorno del 28.10.2007, per avere il calciatore stesso tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario, colpendo, a giuoco fermo, un avversario riverso al suolo con un calcio alla schiena. Questa Corte di Giustizia Federale, al di là delle conseguenze fisiche subite e non subite dal calciatore avversario, ritenendo la sussistenza dei fatti, trattandosi di atto violento in quanto il giuoco era fermo ed il calciatore avversario era già per terra, respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa, ritenendo congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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