F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 4. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. VAILATTI TOMMASO SEGUITO GARA UDINESE/TORINO DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 97 dell’1.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 4. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. VAILATTI TOMMASO SEGUITO GARA UDINESE/TORINO DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 97 dell’1.11.2007) Con delibera del Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 97 dell’ 1.11.2007 relativo alla gara Udinese/Torino del 31.10.2007, veniva inflitta al calciatore Vailatti Tommaso la squalifica per 2 giornate “ per avere, al 43° del primo tempo, a giuoco fermo, scalciato un avversario”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Torino F.C., la quale sosteneva che la vicenda non era avvenuta a giuoco fermo, ma aveva essa stessa determinato l’interruzione dell’azione da parte dell’arbitro, per cui il fallo compiuto dal Vailatti doveva essere considerato un normale fallo di giuoco; in ogni caso la dinamica dell’evento era stata tale da non evidenziare la intenzionalità del comportamento del giocatore, per cui si chiedeva la riduzione ad una sola giornata di squalifica della sanzione irrogata. Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento. Il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, e, nel caso di specie, unico elemento di valutazione, riporta, infatti, con assoluta chiarezza l’episodio, evidentemente visto e giudicato dal direttore di gara, per cui non è nemmeno possibile, come riconosce la stessa ricorrente, accedere alla prova televisiva per avvalorare diverse dinamiche di svolgimento dell’azione. Ed è di tutta evidenza che, in tale situazione, non può contrapporsi al citato rapporto arbitrale, con uguale valenza probatoria, la ricostruzione del fatto fornita dalla parte interessata. Fermo restando, quindi, che di fallo a giuoco fermo si è trattato, non vi è spazio per accedere alla richiesta difensiva di riduzione della sanzione, perché essa è già stata irrogata nel minimo. Per questi motivi la C.G.F. ha respinto il reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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