F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 5. RICORSO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 95 del 31.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 5. RICORSO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 95 del 31.10.2007) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 31.10.2007 ha inflitto al calciatore Ragosta Arcangelo, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2007 a seguito di fatti occorsi durante lo svolgimento della gara Avellino/Reggina del 27.10.2007. Avverso tale provvedimento la società U.S. Avellino S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.11.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia dell’U.S. Avellino S.p.A. di Avellino dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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