F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 6. RICORSO DEL CALCIATORE AGOMERI ANTONELLI FILIPPO (DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TRIESTINA/BARI DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 31.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 6. RICORSO DEL CALCIATORE AGOMERI ANTONELLI FILIPPO (DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TRIESTINA/BARI DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 31.10.2007) Con delibera del 31.10.2007, Com. Uff. n. 94, il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Triestina/Bari del 30.10.2007, infliggeva al calciatore della Triestina Agomeri Antonello Filippo le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 3.000,00, “ per avere, al 48° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio ed aggressivo nei confronti di un avversario”. Avverso tale decisione presentava reclamo a questa Corte di Giustizia Federale lo stesso calciatore il quale, con diffusa motivazione sosteneva di avere semplicemente risposto al comportamento di alcuni calciatori della squadra avversaria, in particolare al Tabbiani, i quali lo accusavano di non aver interrotto il giuoco, calciando la palla in fallo laterale, con un avversario a terra; pur ammettendo di aver reagito con veemenza e concitazione, escludeva, però, di aver assunto atteggiamento aggressivo ed intimidatorio. Chiedeva, pertanto l’annullamento delle sanzioni inflitte, o, in via subordinata, la riduzione al minimo della ammenda comminata. Le soprariportate doglianze non possono trovare accoglimento. Il referto arbitrale, infatti, descrive analiticamente l’episodio in questione con le seguenti parole: “al 48° Agomeri Antonelli n. 11 Triestina e Tabbiani Luca n. 4 Bari per condotta violenta, a giuoco fermo si aggrappavano per la gola con violenza e subito dopo si spingevano con altrettanta violenza”. E’ evidente, allora, che non solo il direttore di gara ha visto e valutato chiaramente l’episodio espellendo i protagonisti, per cui non è possibile ricorrere a diversi mezzi di prova, ma anche che il comportamento dell’Agomeri, così come riportato dall’arbitro, appare più che intimidatorio ed aggressivo addirittura ai limiti della violenza, di guisa che risulta appena adeguata la sanzione inflitta dal giudice di primo grado, e non vi è spazio per ulteriori riduzioni. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Agomeri Antonelli Filippo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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