F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA AL SIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 09 novembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. 1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA AL SIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007) La Torino F.C. S.p.A. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007, con la quale veniva comminata un’ammenda di € 5.000,00 al proprio dirigente, signor Ienca Massimo per aver, al termine della gara assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario (Doni), e per avere altresì, successivamente, negli spogliatoi, tenuto un comportamento petulante e molesto nei confronti dei collaboratori della Procura Federale. Questa Corte di Giustizia Federale, alla luce dei fatti avvenuti ed esaminati, considerato che la violazione ascritta al signor Ienca Massimo risulta solo “de relato” e tenuto altresì conto della sanzione inflitta al calciatore accoglie il ricorso, riducendo la sanzione comminata ad € 2000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta al signor Ienca Massimo ad € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it