F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. 7. RICORSO U.S.D. MARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. TARFANO ROBERTO FINO AL 6.6.2011 A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI, AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9 C.G.S., DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA S.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58 del 30.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. 7. RICORSO U.S.D. MARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. TARFANO ROBERTO FINO AL 6.6.2011 A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI, AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9 C.G.S., DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA S.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58 del 30.6.2007) Con atto del 9.7.2007 la società U.S.D. Marinese Garzella proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la sanzione della squalifica fino al 6.6.2011 inflitta al signor Tarfano Roberto dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico con Com. Uff. n. 58 del 30.6.2007. Stante la pubblicazione in data 30.6.2007 del su indicato Com. Uff. e la spedizione del reclamo il 9° giorno, esso è da ritenere inammissibile per tardività in quanto presentato oltre il 7° giorno, come disposto sia dal vigente che dal pre-vigente C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Marinese di Marina di Pisa (Pisa) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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