F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. 8. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007 – Delibera Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 41/C del 20.3.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009.
8. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007 – Delibera Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 41/C del 20.3.2007)
Con atto di impugnazione presentato mediante consegna a mano in data 16.7.2007, l’A.S. San Giovanni, in persona del legale rappresentante signor Mario Auciello, vice-presidente, chiede a questa Corte di Giustizia Federale di disporre la revocazione della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007), con la quale – sul presupposto del fraudolento impiego del calciatore D’Innocenti Danilo (tesserato con altra società) sotto le vesti di Panzironi Giuliano (calciatore tesserato con la S.S. San Giovanni), in occasione della gara SS. San Giovanni – A.S.D. Atletico Colli Albani disputatasi il 3.12.2006 – le veniva comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di € 400,00, la penalizzazione di tre punti in classifica, nonché l’inibizione per un anno al dirigente accompagnatore. Rappresenta la società impugnante di avere scoperto un fatto nuovo, consistente nella certificazione acquisita in data 15.6.2007 presso l’Ufficio Anagrafe del comune di Monteporzio Catone, da cui risulta la prova della mancanza di qualsiasi alterazione nel documento di identità del Panzironi Giuliano e la corrispondenza della foto presente sullo stesso a quella depositata presso gli archivi comunali. Su tale innovata fattuale base, la società medesima sollecita il provvedimento di revocazione. La impugnazione non può essere accolta, poiché, a parte la palese irregolarità della sua presentazione – irritualmente avvenuta mediante deposito “brevi manu” presso gli uffici di questa C.G.F., risulta anche superato il termine perentorio di trenta giorni “dalla scoperta del fatto” (nuovo), entro cui, ex art. 39, comma 1, C.G.S., l’impugnazione stessa avrebbe dovuto essere proposta. Ed infatti, per come verbalmente confermato in udienza dal difensore e rappresentante della S.S. San Giovanni, la circostanza “nuova”, più sopra segnalata, è stata “scoperta” dalla ricorrente già il 15.6.2007, laddove il gravame risulta proposto, per quanto già rappresentato, in data 16.7.2007 (e cioè il trentunesimo giorno dalla scoperta). Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla A.S. San Giovanni di Roma e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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