F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 30 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 04 agosto 2008 1) RICORSO DEL SIG. ALDO MONZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.10.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 35 E 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART. 38, COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 135 del 19.6.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 30 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 04 agosto 2008 1) RICORSO DEL SIG. ALDO MONZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.10.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 35 E 38, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART. 38, COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC – Com. Uff. n. 135 del 19.6.2008) Il Com. Uff. n. 135 del 19.6.2008 del Settore Tecnico della F.I.G.C. dava atto che la relativa Commissione Disciplinare aveva inflitto la sanzione della squalifica fino al 17.10.2008 al signor Monza Aldo, per avere questi svolto - nella stagione sportiva 2006/2007 e in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 35 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 comma 4 delle NOIF - la funzione di allenatore della squadra Berretti della società Novara Calcio, pur essendo contemporaneamente tesserato, in qualità di calciatore, della società Veveri Calcio, partecipante al campionato di Eccellenza Girone A del Comitato Regionale Piemonte Nel reclamo del 29.7.2008, presentato a questa Corte col patrocinio dell’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, il Monza, pur ammettendo l’effettivo e contemporaneo svolgimento dell’attività di calciatore della Veveri e di collaboratore con lo staff tecnico del Novara, chiede la riduzione della squalifica nei limiti del presofferto o nella misura ridotta ritenuta di giustizia, motivando la richiesta con la lievità dell’infrazione commessa, per il fatto che la partecipazione dello stesso Monza si limitò ad una mera collaborazione alle sedute prettamente tecnico-atletiche (e non anche alle fasi di tattica) e che tale partecipazione fu distinta dalla completa gratuità e dalla brevità del lasso di tempo impiegato. Il ricorrente, inoltre - nell’escludere l’applicabilità al caso di specie del citato art. 38 comma 1 la cui ratio sarebbe quella di impedire che un tecnico, dopo l’interruzione del suo rapporto con la società di appartenenza, svolga l’attività per altro club – richiama l’esistenza di due precedenti giurisprudenziali concludenti per una squalifica di entità nettamente inferiore. In udienza sono comparsi l’avv. Liberati per la Procura federale e l’avv. Vitale, con delega, per il Monza. Il primo ha chiesto il rigetto del reclamo con integrale conferma della decisione del primo giudice ed il secondo, nel ribadire le argomentazioni scritte, ha chiesto, invece, l’accoglimento del gravame, sottolineando altresì la condotta processuale del suo assistito, il quale ha ammesso la sua responsabilità. Valutate le distinte posizioni ed argomentazioni delle parti, il Collegio ritiene di confermare in toto la decisione assunta in primo grado. A tanto il Collegio si induce in considerazione che: - chiara ed incontestata è la trasgressione commessa dal Monza, per la duplice attività da lui contemporaneamente svolta in violazione delle norme citate nella parte in fatto ed applicabili al caso di specie (l’art. 38 comma 1 vieta al tecnico di svolgere nel corso della medesima Stagione Sportiva attività per più di una società, anche con “mansioni diverse”); - dalle prove testimoniali acquisite agli atti del giudizio emerge che il Monza ricoprì di fatto la figura dell’allenatore e di direttore della parte tecnico-tattica (per quest’ultima funzione, vedasi la dichiarazione del 23.3.2007 del signor Colelli Mario); - quanto all’entità della pena, essa deve ritenersi congrua e quindi scarsamente afflittiva (con ciò, tra l’altro, rivelandosi inconferente il richiamo ai precedenti giurisprudenziali, uno dei quali, peraltro, concerne una sanzione definita ex art. 23 C.G.S.) ove si consideri che il periodo intercorrente tra la data della gravata decisione di primo grado (giugno 2008) ed il termine finale della squalifica (17.10.2008) e quindi la durata di quest’ultima vengono ad incidere in modo non rilevante sull’attività agonistica, in ragione della sua sospensione feriale. Consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con conseguente addebito delle somme previste a titolo di tassa reclamo e diritti di cancelleria sul conto campionato acceso presso la Lega Italiana Calcio Professionistico da Novara Calcio S.p.A., come da espressa autorizzazione rilasciata da quest’ultima. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Aldo Monza. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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