F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009. 2) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S. CECINA IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, EX ART. 99 N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE LACHEHEB SAMIR AMAR (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009. 2) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S. CECINA IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, EX ART. 99 N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE LACHEHEB SAMIR AMAR (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008) Nel corso della Stagione calcistica 2007/2008 il calciatore Lacheheb Samir Amar stipulava il primo contratto da professionista con la Ternana Calcio S.p.A. ed in conseguenza dell’esposta circostanza, l’A.S. Cecina richiedeva la certificazione del premio di addestramento ex art. 99 N.O.I.F. all’Ufficio del Lavoro e Premi, che la respingeva. Avverso il detto provvedimento reiettivo l’A.S. Cecina proponeva reclamo alla Commissione Vertenza Economiche, che riteneva fondate le proprie ragioni e quantificava il premio nella misura di € 41.000,00 con delibera Com. Uff. n. 27/D in data 29.5.2008, comunicata in data 10.7.2008. Avverso la detta ultima delibera propone tempestivo reclamo la Ternana Calcio S.p.A. deducendo tre separati motivi di censura che di seguito si esaminano nel dettaglio. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nelle N.O.I.F. ed induce la Corte alla mera ermeneutica delle norme citate. In assenza di specifica norma domestica, devesi richiamare il principio generale di cui all’art. 12 della Preleggi che in materia di interpretazione della legge testualmente dispone: “nell’applicazione della legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del Legislatore”. Alla stregua di detto principio non si ritiene possano sorgere dubbi interpretativi sulle norme in esame, atteso che l’art. 97 N.O.I.F., dispone che il premio di addestramento e formazione tecnica spetta alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da professionista. L’art. 99 N.O.I.F., peraltro, proprio nel titolo reca l’incisiva ed inequivoca espressione “premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica”. Sotto il profilo fattuale è indubbio che il calciatore Lacheheb Samir Amar ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con la Ternana Calcio S.p.A. ed aveva prestato la sua ultima attività dilettantistica in favore della A.S. Cecina, per cui, è indubbio il diritto di quest’ultima a percepire il premio di addestramento, a nulla rilevando ulteriori elementi interpretativi (tesseramento) quando è chiarissimo il senso letterale della norma. La totale infondatezza del primo motivo esime la Corte dall’esame degli ulteriori residui motivi. Per scrupolo di trattazione si rileva in ogni caso che il secondo, non è un oggettivo motivo di censura atteso che un precedente giurisprudenziale assume un aspetto orientativo, ma non è vincolante, mentre nel merito, il precedente richiamato è attinente a fattispecie del tutto diversa da quella in esame. Altrettanto infondata si appalesa il terzo motivo di censura atteso che le ipotesi dedotte non sono raffrontabili tra loro attenendo anche in detto caso a fattispecie intrinsecamente diverse. Conclusivamente, si ritengono pienamente condivisibili le motivazioni decisionali della Commissione Vertenze Economiche e per l’effetto, totalmente infondato il proposto reclamo. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.r.l. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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