F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009. 3) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. LEONESSA ALTAMURA IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, EX ART. 99 N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PERNEY JULIEN CHRISTIAN (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009. 3) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’A.S.D. LEONESSA ALTAMURA IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, EX ART. 99 N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PERNEY JULIEN CHRISTIAN (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D del 28.06.2008) In data 8.4.2008 l’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. certificava formalmente l’insussistenza del diritto della A.S.D. Leonessa Altamura alla corresponsione ex art. 99 delle N.O.I.F. al premio di addestramento e formazione tecnica a seguito della stipula del primo contratto da professionista del calciatore Chiristian Julien Perney con la società Ternana Calcio S.p.A., in quanto il tesseramento si sarebbe perfezionato successivamente allo svincolo. Il reclamo, che la società dilettantistica aveva già promosso in data 15.1.2008 alla Commissione Vertenze Economiche contro la comunicazione informale da parte dell’Ufficio Lavoro e Premi del rigetto della richiesta di assegnazione del premio, veniva discussa, presenti i rappresentanti di entrambe le parti, nella riunione del 28.5.2008. All’esito del procedimento, la Commissione Vertenze Economiche con Com. Uff. n. 27 del 28.6.2008 in accoglimento del ricorso condannava la Ternana Calcio S.p.A al pagamento di € 41.500,00 a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della A.S.D. Leonessa Altamura a seguito del tesseramento del calciatore Christian Julien Perney. Contro questa decisione ha proposto ricorso la Ternana Calcio S.p.A.. La ricorrente contesta anzitutto sotto il profilo interpretativo l’applicazione della norma premiale da parte della Commissione Vertenze Economiche secondo la quale sarebbe privo di rilievo la persistenza o meno del precedente vincolo di tesseramento al momento della stipula del contratto da professionista e sostiene in contrario che l’art. 99 N.O.I.F. non riconosce il diritto al premio in favore di una società per il solo fatto che il calciatore vi ha svolto l’ultima attività dilettantistica, ma prevede espressamente che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica per la quale era tesserato il calciatore anche al momento della stipula del primo contratto da professionista. La censura non ha alcun fondamento perché la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica,senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, contrariamente all’assunto della ricorrente, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. Peraltro correttamente la Commissione Vertenze Economiche ha evidenziato che una diversa interpretazione dell’art. 99 N.O.I.F. costituirebbe una evidente forzatura del testo normativo che limiterebbe senza alcun motivo apprezzabile l’accesso al premio di addestramento e formazione tecnica e soprattutto in palese contrasto con le chiare finalità mutualistiche dell’istituto a sostegno delle società dilettantistiche. La decisione impugnata risulta dunque perfettamente aderente alla chiara ed in equivoca enunciazione della norma, con la conseguenza che le ulteriori argomentazioni della ricorrente non hanno alcuna portata dirimente, talchè la Corte di Giustizia Federale per mera completezza di giudizio passa ad esaminarle nel merito. Non porta a diversa conclusione infatti l’ulteriore argomentazione della ricorrente che con riferimento al 4° comma dell’art. 99 N.O.I.F., relativo alle società dilettantistiche ammesse al Campionato di Serie C, sostiene che se l’unico presupposto per il diritto al premio fosse costituito unicamente dall’ultima attività dilettantistica svolta, anche le società che non si avvalgono del diritto di stipulare il primo contratto professionistico dovrebbero beneficiare di tale premio, indipendentemente dalla scadenza del 30 settembre fissata dalla norma. Anche in questo caso la fattispecie normativa prevista dal quarto comma dell’art. 99 N.O.I.F. è assolutamente chiara e non si presta ad una lettura distorta poiché la disposizione è di carattere eccezionale, dal momento che riguarda esclusivamente le società promosse nella categoria professionistica e come tale non collide con il principio generale sancito dal primo comma della norma che riconduce il diritto al premio unicamente al concetto di attività e non alla vigenza del tesseramento Né maggior fondamento presenta l’altro motivo di censura fondato su un preteso contrasto di motivazione rispetto ad un precedente delibera della stessa Commissione relativa al calciatore Marco Perini, in quanto, contrariamente alla tesi della ricorrente, la Corte di Giustizia Federale nella motivazione della pronuncia di riforma ha ritenuto elemento determinante ai fini della individuazione del soggetto legittimato al premio di addestramento l’attività effettivamente svolta dal calciatore dilettante prima di sottoscrivere il contratto con una compagine professionistica. Infine del pari infondata è la riproposizione della tesi, sostenuta senza successo dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche, in ordine alla interpretazione sistematica dell’art. 6 della legge 91/81 e cioè che le società dilettantistiche, in virtù del medesimo presupposto costituito dall’addestramento e preparazione tecnica impartita ad un calciatore, sia nel caso di loro ammissione ad un campionato professionistico od in caso di partecipazione ad un campionato dilettantistico acquisiscono in ogni caso dei diritti che possono essere esercitati solo in presenza del precedente tesseramento. La tesi della ricorrente invero è fondata sulla arbitraria omologazione di due fattispecie normative differenti. La prima enunciata con il primo comma relativa alla istituzione del premio di addestramento e formazione tecnica, è connotata unicamente dallo svolgimento della attività dilettantistica presso la società avente diritto rispetto alla quale non è contemplata alcuna pendenza di tesseramento. La seconda fattispecie contemplata dal secondo comma dell’art. 6 attiene invece al diritto potestativo riconosciuto in favore delle società già professionistiche o di quelle dilettantistiche che accedono al professionismo, di stipulare il primo contratto da professionista con i calciatori già per le stesse società tesserati, in forza del rapporto giovanile o dilettantistico soltanto in pendenza del precedente tesseramento. Il ricorso della Ternana Calcio deve pertanto essere respinto con incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.r.l. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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