F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 16 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 25 febbraio 2009. 1) RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL’IMPORTO RELATIVO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CASCIONE EMMANUEL IN FAVORE DELL’A.S.D LIDO DI CAMAIORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D del 29.5.2007) Con atto del 3.7.2008, la Reggina Calcio S.p.A. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso la delibera del 29.5.2008 con la quale la Commissione Vertenze Economiche ha confermato la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. relativa alla determinazione del premio alla carriera ex art. 99bis N.O.I.F., spettante alla A.S.D. Lido di Camaiore in riferimento al calciatore Emmanuel Cascione. Assume la società ricorrente che alla A.S.D. Lido di Camaiore non sarebbe dovuto alcun pagamento a titolo di premio alla carriera per l’esordio del calciatore Cascione nel Campionato di Serie A avvenuto in data 26.8.2007 in occasione della gara Reggina/Atalanta, dal momento che la A.S.D. Lido di Camaiore non avrebbe in alcun modo “migliorato” o “continuato” la formazione del calciatore allorché quest’ultimo fu da essa tesserato per la Stagione Sportiva 1996/1997 ed ebbe a militare nella relativa squadra partecipante al campionato categoria “allievi”. A sostegno di tale assunto, la ricorrente Reggina adduce, per un verso, la circostanza per cui il calciatore, nelle Stagioni Sportive 1994/1995 e 1995/1996, sarebbe stato tesserato dalla A.C. Fiorentina S.p.A., presso la quale, in virtù della presenza di tecnici specializzati e di impianti moderni ed efficienti, avrebbe effettivamente ricevuto quella formazione qualificata poi messa a frutto presso la A.S.D. Lido di Camaiore; per altro verso, che non possa parlarsi di contributo significativo alla formazione del calciatore ad opera della A.S.D. Lido di Camaiore ma di doti tecniche innate. Dimostrerebbe la prima delle suddette circostanze, secondo la ricorrente, il fatto che il Cascione nella Stagione Sportiva 1996/1997 ha partecipato al Campionato categoria “allievi” pur essendo ancora in età da categoria “giovanissimi”, la seconda il fatto che il Cascione, dopo la breve esperienza presso la Lido di Camaiore, sarebbe stato tesserato per la Stagione Sportiva 1997/1998 dalla A.S. Lucchese di Lucca affiliata alla Lega Nazionale Professionisti. Il ricorso è infondato e va rigettato, atteso che le argomentazioni addotte dalla Reggina Calcio a pretesa confutazione dei presupposti, nella fattispecie pacificamente sussistenti, per il riconoscimento alla A.S.D. Lido di Camaiore del premio alla carriera del calciatore Cascione costituiscono mere asserzioni, prive di qualsivoglia obiettivo riscontro. In tale contesto, nulla autorizza a ritenere che l’esperienza del Cascione presso la Lido di Camaiore sia stata priva di rilevanza ai fini della formazione del calciatore e abbia addirittura rappresentato un regresso nello sviluppo della relativa preparazione, come la ricorrente mostra di ritenere. A ben vedere, anzi, taluni degli elementi addotti dalla Reggina Calcio - quali il fatto che, dopo la parentesi presso la A.S.D. Lido di Camaiore, il Cascione sia tornato in ambito professionistico - sembrerebbero testimoniare piuttosto il contrario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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