F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 06 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 02 marzo 2009. 6) RICORSO DEL CALC. GRIECO GAETANO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.C. NAPOLI TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO E/O LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 117 NOIF EMESSO DALL’UFFICIO TESSERAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN ORDINE AL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA S.S.C. NAPOLI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 06 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 02 marzo 2009. 6) RICORSO DEL CALC. GRIECO GAETANO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.C. NAPOLI TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO E/O LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 117 NOIF EMESSO DALL’UFFICIO TESSERAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN ORDINE AL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA S.S.C. NAPOLI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.2008) Con reclamo in data 10.10.2008, il calciatore Gaetano Grieco ha chiesto a questa Corte la riforma della decisione, adottata in data 17.9.2008 (Com. Uff. n. 4/D del 17.9.2008), con la quale la Commissione Tesseramenti ha rigettato il reclamo proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Professionisti relativa alla decadenza del tesseramento del calciatore Grieco a far data dal 3.9.2008. In particolare, il signor Grieco – premesso che: i) con atto in data 28.8.2008 egli ha risolto consensualmente con la S.S.C. Napoli S.p.A. il contratto economico stipulato in data 6.8.2006 che lo legava sino al 30.6.2009 a detta società; ii) lo stesso giorno 28.8.2008 l’atto di risoluzione consensuale è stato inviato per fax alla Lega Nazionale Professionisti dalla S.S.C. Napoli S.p.A.; iii) l’originale di detto atto di risoluzione, inviato per corriere in data 29.8.2008, è pervenuto, a causa di un disguido, all’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti in data 3.9.2008; iv) che l’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti con provvedimento in data 5.9.2008 ha preso atto della risoluzione del contratto economico in questione ed ha dichiarato il calciatore Grieco decaduto dal tesseramento in favore della S.S.C. Napoli S.p.A. a decorrere dal 3.9.2008 – adduce la erroneità della decisione impugnata della Commissione Tesseramenti laddove contraddittoriamente ritiene che la sola formalità richiesta dall’art. 117 N.O.I.F. ai fini della decadenza del tesseramento sarebbe quella del deposito e che esso è non solo requisito di validità ed efficacia ai fini dell’osservanza del termine di cinque giorni lavorativi previsti dalla citata norma ma anche “formalità avente ad oggetto ‘l’atto scritto’ contenente la risoluzione consensuale”, senza poi avvedersi che, nella fattispecie, la formalità dell’atto scritto effettivamente è stata osservata. Si duole ancora il reclamante del fatto che la Commissione Tesseramenti non avrebbe ritenuto il fax strumento idoneo a garantire l’effettività della comunicazione, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, e comunque adempimento in grado di sostituire il deposito dell’atto originale, che nel caso di specie è altresì avvenuto, per di più nel rispetto del termine di cinque giorni previsto dall’art. 117 N.O.I.F.. Infine erronea, per il reclamante, sarebbe la decisione impugnata anche laddove ha ritenuto irrilevante l’errore in cui è confessoriamente incorso il corriere incaricato della consegna ed inapplicabile alla fattispecie il principio giuridico, affermatosi per effetto di note pronunce della Corte Costituzionale, della c.d. “scissione soggettiva”, secondo cui la trasmissione di un atto si ha per perfezionata per il mittente allorquando questi lo consegni all’ufficio postale competente, indipendentemente da quando detto atto sia ricevuto dal suo destinatario. Il ricorso, nei soli limiti che verranno chiariti, è fondato e va accolto, atteso che la decisione della Commissione Tesseramenti impugnata, avuto specifico riguardo ai fatti oggetto del reclamo, ad avviso di questa Corte interpreta ed applica nella fattispecie non correttamente le norme dell’art. 117 N.O.I.F.. Invero, ai sensi del primo comma del citato art. 117 “La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori ‘professionisti’ determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.” Secondo l’ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo, inoltre, “Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione”. E’ pacifico che la S.S.C. Napoli S.p.A. ha inviato alla Lega Nazionale Professionisti per fax l’atto di risoluzione consensuale del contratto economico in data 28.8.2008, giorno di sottoscrizione del contratto medesimo. E’ altresì pacifico che l’originale dell’atto di risoluzione sia pervenuto alla Lega Nazionale Professionisti in data 3.9.2008 e dunque proprio il quinto giorno lavorativo successivo alla sua sottoscrizione, fissato dal terzo comma dell’art. 117 N.O.I.F.. In assenza di contrarie deduzioni da parte della Lega Nazionale Professionisti ed in presenza del rapporto di avvenuta regolare trasmissione del telefax, deve ritenersi che la Lega Nazionale Professionisti abbia ricevuto via fax l’atto di risoluzione consensuale in data 28.8.2008 e dunque da questo giorno essa è stata posta nella condizione di poterne prendere atto. Tanto basta, ad avviso di questa Corte, per ritenere che la decadenza del tesseramento del calciatore Grieco si sia determinata lo stesso giorno 28.8.2008, una volta appurato che, nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla firma dell’atto di risoluzione, l’originale di quest’ultimo sia poi effettivamente pervenuto – ciò equivalendo al suo deposito – presso gli uffici della Lega Nazionale Professionisti. Il tempestivo deposito dell’atto di risoluzione consensuale è infatti previsto dal terzo comma dell’art. 117 N.O.I.F. senza dubbio quale adempimento idoneo a conferire validità ed efficacia all’accordo intercorso tra le parti, ma è il primo comma della norma in esame a stabilire che, ove il deposito intervenga poi tempestivamente, l’efficacia della decadenza del tesseramento decorra dal giorno – eventualmente antecedente a quello di deposito – in cui i competenti Organi Federali prendono o danno ufficialmente atto dell’intervenuto accordo risolutivo. Tale giorno, tuttavia, avuto riguardo alla fattispecie, deve intendersi correttamente quale giorno in cui detti Organi federali sono stati posti nella documentata e non contestata condizione di poter anche solo prendere e non già necessariamente anche dare atto di tale circostanza. Per questi motivi la C.G.F. accoglie, per quanto di ragione, il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grieco Gaetano, e, in riforma della decisione della Commissione Tesseramenti, dichiara valida la risoluzione consensuale a decorrere dal 28.8.2008.
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