F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. POLIZZI LIBORIO, CONSIGLIERE DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DELL’U.S. PALERMO, PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA PALERMO/VERONA DEL 12.5- 1995, E DELL’U.S. PALERMO, AI SENSI DELL’ART.6 COMMA 1 C.G.S.,PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. POLIZZI
LIBORIO, CONSIGLIERE DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DELL'U.S. PALERMO,
PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA
1 C.G.S., TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA PALERMO/VERONA DEL 12.5-
1995, E DELL'U.S. PALERMO, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 1 C.G.S.,PER
RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
PRESIDENTE
La Corte Federale osserva:
- il Procuratore Federale ha deferito il Sig. Liborio Polizzi, Consigliere della Lega Nazionale
Professionisti e Presidente dell'U.S. Palermo, perché lo stesso ha assistito alla gara
Palermo/Verona del 12.5.1995, dalla panchina riservata alla sua squadra nonostante non
figurasse nell'elenco delle persone ammesse nel recinto di giuoco e ciò in violazione dall'art. 1
comma 1 del Codice di Giustizia, Sportiva, in relazione all'art. 66 N.O.I.F..
Ha deferito anche l'Unione Sportiva Palermo per responsabilità diretta nella violazione ascritta
al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S.;
- l'art. 10 comma 7 N.O.I.F. prevede la decadenza immediata dalla carica federale allorché il
Dirigente federale, in violazione della correlativa disposizione, sia presente nel recinto di giuoco
durante la disputa di una gara, nella specie di campionato, della società di cui è dirigente, abbia
o meno funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto all'ufficiale di gara;
- è pacifico indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (decisione 18 luglio 1994, Aliberti;
decisione 21 luglio 1995, Besso) che la presenza di un Dirigente federale nel recinto di giuoco
durante lo svolgimento della gara in cui sia impegnata una squadra della sua società, non
costituisce violazione punibile con sanzione disciplinare, ma comportamento equivalente a
rinunzia volontaria alla carica federale con conseguente immediata decadenza, la cui
declaratoria compete però a1 Consiglio Federale.
Nel caso di specie risulta in atti che il Polizzi si è accomodato in panchina sostituendo il
Dirigente addetto agli ufficiali di gara, Sig. Palazzotto Silvio, nonostante non figurasse
nell'elenco delle persone ammesse nel recinto di giuoco; non risulta, peraltro, che l'incolpato
abbia commesso altre violazioni dato che la presenza in panchina non significa che abbia svolto
e voluto svolgere funzioni per 1e quali era stato designato altro dirigente; ritiene pertanto la
Corte non doversi procedere nei confronti del Sig. Liborio Polizzi e conseguentemente nei
confronti dell'Unione Sportiva Palermo.
Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
dal Procuratore Federale, così provvede:
- dispone la trasmissione degli atti a1 Consiglio Federale per quanto di competenza, a norma
dall'art. 10 comma 7 N.O.I.F., per avere il Polizzi assistito in panchina, sostituendo il Dirigente
addetto agli Ufficiali di gara dall'U.S. Palermo, alla suindicata gara.
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