F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. POLIZZI LIBORIO, CONSIGLIERE DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DELL’U.S. PALERMO, PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA PALERMO/VERONA DEL 12.5- 1995, E DELL’U.S. PALERMO, AI SENSI DELL’ART.6 COMMA 1 C.G.S.,PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. POLIZZI LIBORIO, CONSIGLIERE DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DELL'U.S. PALERMO, PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., TENUTA IN OCCASIONE DELLA GARA PALERMO/VERONA DEL 12.5- 1995, E DELL'U.S. PALERMO, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 1 C.G.S.,PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE La Corte Federale osserva: - il Procuratore Federale ha deferito il Sig. Liborio Polizzi, Consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Presidente dell'U.S. Palermo, perché lo stesso ha assistito alla gara Palermo/Verona del 12.5.1995, dalla panchina riservata alla sua squadra nonostante non figurasse nell'elenco delle persone ammesse nel recinto di giuoco e ciò in violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia, Sportiva, in relazione all'art. 66 N.O.I.F.. Ha deferito anche l'Unione Sportiva Palermo per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S.; - l'art. 10 comma 7 N.O.I.F. prevede la decadenza immediata dalla carica federale allorché il Dirigente federale, in violazione della correlativa disposizione, sia presente nel recinto di giuoco durante la disputa di una gara, nella specie di campionato, della società di cui è dirigente, abbia o meno funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto all'ufficiale di gara; - è pacifico indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (decisione 18 luglio 1994, Aliberti; decisione 21 luglio 1995, Besso) che la presenza di un Dirigente federale nel recinto di giuoco durante lo svolgimento della gara in cui sia impegnata una squadra della sua società, non costituisce violazione punibile con sanzione disciplinare, ma comportamento equivalente a rinunzia volontaria alla carica federale con conseguente immediata decadenza, la cui declaratoria compete però a1 Consiglio Federale. Nel caso di specie risulta in atti che il Polizzi si è accomodato in panchina sostituendo il Dirigente addetto agli ufficiali di gara, Sig. Palazzotto Silvio, nonostante non figurasse nell'elenco delle persone ammesse nel recinto di giuoco; non risulta, peraltro, che l'incolpato abbia commesso altre violazioni dato che la presenza in panchina non significa che abbia svolto e voluto svolgere funzioni per 1e quali era stato designato altro dirigente; ritiene pertanto la Corte non doversi procedere nei confronti del Sig. Liborio Polizzi e conseguentemente nei confronti dell'Unione Sportiva Palermo. Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, così provvede: - dispone la trasmissione degli atti a1 Consiglio Federale per quanto di competenza, a norma dall'art. 10 comma 7 N.O.I.F., per avere il Polizzi assistito in panchina, sostituendo il Dirigente addetto agli Ufficiali di gara dall'U.S. Palermo, alla suindicata gara.
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