F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO LA GARA INTER/FIORENTINA DEL 31.3.1996, E DEL F.C.INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI
MASSIMO, PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO E COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA
DOPO LA GARA INTER/FIORENTINA DEL 31.3.1996, E DEL F.C.INTERNAZIONALE
MILANO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
I1 Procuratore Federale ha deferito a 'questa Corte il Sig. Moretti Massimo, Presidente del
F.C. Internazionale Milano e Componente del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti,
nonchè il F.C. Internazionale Milano, per rispondere rispettivamente il primo della violazione
dall'art. 1 comma 3 C.G.S. per avere, dopo la gara Inter/Fiorentina del 31.3.1996, nel corso di
dichiarazioni rese alla Stampa,espresso giudizi lesivi della reputazione della terna arbitrale che
accusava di parzialità; la Società della violazione di cui all'att. 6 comma 1 C.G.S., per
responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Con una memoria difensiva, anche per conto della Società rappresentata, i1 Sig. Moratti ha
escluso ogni intento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara, evidenziando anzi come 1e
dichiarazioni in questione, seppure rilasciate "a botta calda" non nascondendo l'ovvia delusione
ed amarezza per una sconfitta di misura subita da un Inter priva di diversi titolari, non
contenevano accuse od insinuazioni di sorta nei confronti della terna arbitrale, come peraltro
unanimemente riconosciuto in diversi altri articoli di Stampa (di cui ne esibisce uno a titolo
esemplificativo).
Sostiene quindi il deferito che il caso di specie non rientra tra i giudizi e rilievi lesivi della
reputazione di altre persone od organismi operanti nell'ambito federale per i quali è fatto
espresso divieto nell'art. 1 comma 1 C.G.S..
La Corte Federale, esaminati gli atti, sentiti il rappresentante della Procura Federale ed il
difensore delle parti deferite, ritiene che, in effetti, le espressioni usate dal Sig. Moretti valutate
nel loro contesto globale appaiono scevre da ogni intento diffamatorio e non costituenti
violazione disciplinare.
Ne consegue, pertanto, il proscioglimento.
Per i supposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Moretti Massimo ed il F.C. Internazionale Milano
dalle incolpazioni loro ascritte perché i1 fatto non costituisce violazione disciplinare.
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