F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL’A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S., PER AVERE NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE E RIBADITE IN SEDE DI INTERROGATORIO, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE, DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL PRESIDENTE DELL’A.I.A. E DEL PRESIDENTE FEDERALE, NONCHE’ DELL’A.S.ROMA, AI SENSI DELL’ART.6 COMMA1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE A SCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI
FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S., PER AVERE NEL CORSO DI
DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE E RIBADITE IN SEDE DI
INTERROGATORIO, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE
DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE, DEL PROCURATORE FEDERALE,
DEL PRESIDENTE DELL'A.I.A. E DEL PRESIDENTE FEDERALE, NONCHE'
DELL'A.S.ROMA, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA1 C.G.S., PER RESPONSABILITA'
DIRETTA NELLA VIOLAZIONE A SCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale all'udienza del 21 giugno 1999 ha deciso in merito al deferimento del
Presidente della A.S. Roma S.p.A., dott. Franco Sensi, e a titolo di responsabilità diretta della stessa
società, deferimento disposto in data 13.4.1999 dal Vice-Procuratore Federale, dott. Manin
Carabba, sul presupposto che le dichiarazioni rese dal dott. Franco Sensi, in data 8 marzo 1999, alla
giornalista televisiva, Donatella Scarnati, relative ad una intervista diffusa sulla rete RAI UNO e
successivamente riprese da moltissimi notiziari sportivi e non nei giorni successivi ed inoltre
enfatizzate a mezzo stampa, fossero lesive della Organizzazione Federale e che ciò integrasse gli
estremi del deferimento alla Corte Federale del dott. Franco Sensi e dell'A.S. Roma S.p.A. per
rispondere: "il primo della violazione di cui all'att. 1 commi 1- 3 del Codice di Giustizia Sportiva
per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione e ribadite poi in sede di suo
interrogatorio, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'intera Organizzazione Federale, del
Procuratore Federale, del Presidente dell'A.I.A. e del Presidente Federale; la società, della
violazione di cui all'art. 6, n. 1, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella
violazione ascritta al proprio Presidente".
Nell'esaminare la fattispecie portata all'attenzione della Corte Federale occorre
preliminarmente soffermarsi sul fatto che per la prima volta nell'ambito di un giudizio federale
viene sottoposta all'attenzione del Collegio giudicante la circostanza che la violazione delle norme
comportamentali, ascritta al Presidente Sensi, è relativa ad una fattispecie collegata alla
commissione dell'illecito non già intervenuta attraverso la Stampa, come comunemente accade,
bensì posta in essere a seguito di una intervista televisiva. Invero, detta circostanza consente di
rilevare come lo strumento televisivo non solo offra la possibilità di diffondere notizie e/o critiche,
ma dia la possibilità, ulteriore, di evitare la alterazione del pensiero del Dirigente sportivo
"incriminato". Nel caso di specie, il comportamento del Sensi appare quanto mai grave e
censurabile, per avere istillato con le sue dichiarazioni sospetti e dubbi circa l'adeguatezza della
struttura federale e circa la "vetustà" di taluni Uffici di controllo e/o di disciplina dell'operato dei
tesserati. AI di là dell'esame delle argomentazioni del Sensi, ribadite e ripetute anche in altre
trasmissioni televisive, diffuse dalla Rete UNO della RAI, quale quella diretta dal dott. Bruno
Vespa, denominata "Porta a Porta", emerge chiaramente, dal comportamento di questo autorevole
dirigente federale, come egli abbia voluto indirizzare le sue argomentazioni non già verso la
soluzione di un problema che pure può essere avvertito dalle strutture federali, che chiaramente
necessitano di adeguamento al nuovo modo di porsi del "fenomeno calcio", fenomeno questo che
vede ormai superati i confini del nostro Paese e che evidentemente necessita di una più approfondita
preparazione e professionalità in tutti gli Organismi federali, ma, soltanto, per formulare critiche
sterili e prive di fondamento destinate a porre in luce negativa l'intera Organizzazione federale,
della quale egli stesso è parte attiva ed assai rilevante, per essere un Consigliere Federale tra i più
ascoltati e dinamici. Invero, se effettivamente il dott. Franco Sensi avesse avuto voglia di risolvere i
problemi da lui lamentati, ammesso che gli stessi siano effettivamente esistenti, avrebbe dovuto
farlo nelle sedi adeguate e cioè nel Consiglio Federale e nel Consiglio dalia Lega Calcio di Serie
"A" e "B", sedi nelle quali il Presidente Sensi può, autorevolmente, far ascoltare la sua voce.
La Corte Federale ritiene doversi censurare, nel modo più rigoroso, il comportamento di quei
Dirigenti che essendo investiti di cariche federali hanno tra i loro doveri quelli di preservare
all'esterno gli organismi di cui sono parte rilevante.
II potere - dovere di critica deve essere da questi esercitato all'interno delle strutture federali
ed in esse tali dirigenti debbono compiere tutti i loro sforzi al fine di risolvere i lamentati disservizi,
ma al di fuori di essi non possono e non debbono in alcun modo istillare dubbi circa l'operato delle
strutture federali e, ciò che più è grave, alimentare una cultura del sospetto che non ha altro risultato
se non quello di produrre contestazione e violenza e di portare alla "distruzione" del "fenomeno
calcio"
Alla luce di tali argomentazioni, pur avendo preso atto delle difese prodotte dal Sensi con la
memoria depositata in data 14.6.1999 e di quelle svolte in sede di udienza dibattimentale dal suo
difensore, Prof. Avv. Filippo Lubrano; tenendo, altresì conto che in precedenza la Corte Federale,
nella riunione del 2.2.1998 aveva sanzionato il comportamento del Sensi con l'ammonizione e che,
successivamente, nella riunione del 15.5.1998 si era analogamente occupata "delle violazioni poste
in essere dal dott. Franco Sensi", comminandogli la sanzione dell'ammonizione con diffida
chiamando a rispondere per responsabilità diretta anche la A.S. Roma S.p.A. comminando alla
stessa l'ammenda di L.5.000.000 (cinquemilioni); delibera di sanzionare il comportamento del dott.
Franco Sensi, in base all'att. 9, comma 1, lett. d) C.G.S., comminando allo stesso la sanzione di
L.50.000.000 (cinquantamilioni) di ammenda con diffida e comminando alla Società A.S. Roma
S.p.A., da lui presieduta, a titolo di responsabilità diretta per i fatti commessi dal suo Presidente,
l'ammenda di L. 50.000.000 (cinquantamilioni).
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig.
Franco Sensi la sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000 con diffida ed all'A.S. Roma S.p.A. la
sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000.
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