F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GAZZONI FRASCARA GIUSEPPE, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DEL F.C. BOLOGNA 1909, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELL’ARBITRO DELLA GARA BOLOGNA/MILAN DEL 12.2.2000 RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, E DEL F.C. BOLOGNA 1909, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GAZZONI FRASCARA GIUSEPPE, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DEL F.C. BOLOGNA 1909, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA GARA BOLOGNA/MILAN DEL 12.2.2000 RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, E DEL F.C. BOLOGNA 1909, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE Il Presidente della società F.C. Bologna 1909 è stato deferito alla Corte Federale per avere espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro dopo la gara Bologna/Milan del 12.2.2000. La società è stata deferita per responsabilità oggettiva. Va rilevato a questo proposito che la pretesa frase diffamatoria riportata dal quotidiano la "Gazzetta dello Sport" del 13.2.2000 è del seguente tenore: "una bella serata; purtroppo è andata male, non si doveva perdere questa gara. O meglio si poteva pareggiare. Ho visto le immagini in televisione e il goal di Fontolan non era regolare. Non capisco per quale motivo Farina lo abbia annullato. Verrò deferito ma dico che è una vergogna. Questi episodi fanno perdere le staffe. E poi, se vogliamo, c'era anche un rigore su Fontolan. Faccio notare che in questo campionato non abbiamo avuto ancora un penalty." In realtà, le altre testate sportive (Stadio, Repubblica, il Resto del Carlino) pubblicate lo stesso giorno nonché il Comunicato Ansa riferiscono le dichiarazioni del Presidente del Bologna nelle quali viene usata la forma dubitativa, facendole precedere dall'avverbio "se" per cui sussistono fondati dubbi sul contenuto diffamatorio della frase pronunciata dal Presidente del Bologna. Quest'ultimo e la società vanno conseguentemente prosciolti dalla incolpazione loro rivolta. Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Gazzoni Frascara Giuseppe ed il F.C. Bologna 1909 dalle incolpazioni loro ascritte.
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