F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it nella riunione tenuta in Roma il 23 aprile 2001 ha esaminato i sottonotati casi: Vista la nota 10.4.2001 n. 11.385 CP del Commissario Straordinario della F.I.G.C.; - Visti i ricorsi: a) di MeLinao Josè Marcelo Salas, Dejan Stankovíc, Hernan Jorge Crespo, Daniele Ola, . tesserati per la S.S. Lazio S.p.A.; b) di Valentim Do Carmo Alberto Neto tesserato per l'Udinese Calcio S.p.A.; c) di Mohaxnmed Gargo e Julio Brian Gutierrez Gonzales, tesserati per I'Udinese Calcio S.p.A.; d) di Alvaro Alexandèr Recoba Rivero, Dario Simic, Ivan Ramiro Cordoba e del F.C. Internazionale Milano S.p.A., per la quale sono tesserati; e)di Jedaias Capucho Neves, Mohamed Kallon, Stijpan Tomas e Goran Tomic, tesserati per il Vicenza Calcio S.p.A.; f) dall'A.C. Milan S.p.A. e di Nelson De Jesus Sílva, detto Dida, Sergio Dos Santos, detto Serginho, Zvonimir Boban, Josè Vito Roque Junior e Kakha Katadze, per il medesimo A.C. Milan S.p.A. tesserati; g) della U.C. Sampdoria.e di Ze Francis, Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Ivock Thomas Hervè, Jovicic Zoran, Sakic Nenad, Zivkovic Bratislav, per la medesima U.C. Sampdoria tesserati. RITENUTO - che con i ricorsi sopra indicati, ivi compresi quelli formalmente indirizzati al Commissario Straordinario della F.I.G.C., i proponenti hanno tutti richiesto che venga accertata e dichiarata l'illegittimità dall'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. e che la stessa disposizione venga annullata ai sensi dall'art. 32, comma 6, dello Statuto federale; - che tutti i ricorsi sono stati proposti ai sensi dall'att. 32, comma 5, dello Statuto federale; CONSIDERATO - che tutti, ricorrenti, società e singoli tesserati, hanno chiesto di essere sentiti da questa Corte; - che per quanto riguarda i ricorsi per contrasto normativo è giurisprudenza costante di questa Corte decidere senza procedere all'audizione delle parti; - che peraltro, nel caso di specie, l'annullamento di norme federali è richiesto allo scopo di assicurare la tutela di diritti fondamentali che si assumono lesi dalle norme impugnate; RITENUTO che in relazione a tale tutela deve in ogni caso essere assicurato il diritto di difesa ed il pieno contraddittorio; CONSIDERATO - altresì, che i ricorrenti hanno chiesto di essere ascoltati; -che vanno altresì sentite le società che hanno chiesto di intervenire; - che appare altresì opportuno sentire l'Associazione Italiana Calciatori DISPONE la riunione dei procedimenti sopra indicati;.. FISSA l'audizione dei soggetti sopra indicati o dei loro difensori e della F.I.G.C., per l'udienza del 3 maggio 2001 ore 9.00.
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