F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 10/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA’ DELLA DISPO ZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PRO- FESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCER- NENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA’ DEI PROVENTI DERIVAN- TI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 10/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it
QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA’ DELLA DISPO
ZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PRO-
FESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCER-
NENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA’ DEI PROVENTI DERIVAN-
TI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI
La Corte federale, pronunciando sul quesito come in epigrafe formulato dal Presidente
Federale, esprime il parere che la disposizione di cui all’art. 46 del Regolamento della Lega
Nazionale Professionisti debba considerarsi inefficace, per eccessiva onerosità sopravvenuta, a
decorrere dal 1° luglio 2004 e che, pertanto, fermo il principio mutualistico, l’accordo fra le società
appartenenti alla Lega debba essere rinegoziato ai fini di ricondurlo ad equità.
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