F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 11/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA’ DELLA DISPO ZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PRO- FESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCER- NENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA’ DEI PROVENTI DERIVAN- TI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 11/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA’ DELLA DISPO ZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PRO- FESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCER- NENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA’ DEI PROVENTI DERIVAN- TI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI 1. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, prende le mosse da una richiesta della Società Bologna F.C. 1909 S.p.A. relativa alla interpretazione dell’articolo 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti. L’articolo in esame, dal quale necessariamente occorre muovere, ha ad oggetto le disposizioni transitorie in materia di criteri di ripartizione dei diritti televisivi collettivi e così recita: “1. I criteri di ripartizione, approvati con delibera definitiva dall’assemblea del 19 marzo 1999, hanno durata dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2005, cessando di avere vigore da tale ultimo giorno. Il presente articolo 46 ed i criteri di ripartizione non sono modificabili e sono irrevocabili fino al 30 giugno 2005. 2. Senza pregiudizio dell’effettiva titolarità dei diritti in capo alle società organizzatrici ospitanti, la Lega Nazionale Professionisti, dall’anno anteriore alla scadenza del predetto periodo, porrà all’ordine del giorno di proprie assemblee l’esame di soluzioni idonee a proseguire, dopo il 30 giugno 2005, con metodi analoghi o simili, il perseguimento dei principi e dei fini di cui sopra. 3. Qualora non si raggiungano tali soluzioni i criteri di ripartizione si intendono prorogati per un triennio. 4,. Alle ripartizioni così previste provvede, ogni anno, per il predetto periodo di durata, il Consiglio di Lega.”. Come è possibile rilevare dalla lettura dell’articolo sopra riportato, esso integra il recepimento, all’interno del Regolamento della L.N.P., di un accordo negoziale stipulato in sede di Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di serie A e B in data 19 marzo 1999. Detto accordo aveva, nella intenzione delle parti contraenti, funzione mutualistica tra tutte le società di serie A e d i serie B facenti parte della Lega Nazionale Professionisti. In base a tale pattuizione venivano individuati i criteri di riparto dei proventi televisivi collettivi sino al 30 giugno 2005 e successivamente, in virtù del coordinato disposto del secondo e del terzo comma dell’articolo in parola, veniva stabilito che gli stessi criteri, se non si fosse individuata una soluzione idonea a perseguire (dopo il 30 giugno 2005) l’identico scopo mutualistico, dovevano ritenersi prorogati (comma 3) per un ulteriore triennio, sino alla data del 30 giugno 2008. 2. Al fine di esaminare la legittimità di detta pattuizione, occorre muovere dall’analisi dei criteri che la hanno ispirata. Appare evidente che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di un accordo regolato da norme di carattere civilistico, tendenti, in un contesto di mutua solidarietà, alla rinuncia da parte di alcuni soggetti (le società di serie A), presuntivamente ritenute più ricche, in favore di altri soggetti (le società di serie B), considerati più poveri. L’oggetto di tale accordo consiste nella devoluzione di alcuni crediti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, in misura diversa da quelli effettivamente realizzati, in favore delle società sportive economicamente meno provvedute. L’accordo era basato su proiezioni valutate all’epoca della stipulazione ed esaminate nelle due successive Assemblee della L.N.P. del 23 febbraio 1999 e del 19 marzo 1999. In base a tali proiezioni venne stabilito un criterio mutualistico di ripartizione, sulla base dei principi in precedenza individuati, prevedendosi che l’accordo dovesse restare fermo almeno sino al 30 giugno 2005 e, in mancanza di un successivo accordo, sino al 30 giugno 2008. 3. Chiarito così il problema, occorre individuare la legittimità dell’accordo sulla base delle norme ermeneutiche desumibili dal codice civile. Appare evidente che l’accordo in esame trae le mosse dalla libertà negoziale e dalla disponibilità dei diritti sancite dall’articolo 1322 c.c.. Pertanto, appare pienamente legittima l’attività di disposizione dei proventi televisivi operata attraverso la ripartizione pattuita nel corso dell’Assemblea del 19 marzo 1999. Invero, tale accordo (a prescindere dalla circostanza che lo stesso è stato recepito nell’ambito delle norme trans itorie al Regolamento della L.N.P.) è, comunque, vincolante per le società che lo hanno stipulato e, in base ai poteri delegati al Presidente ed al Vice Presidente della Lega, anche nei confronti dei soggetti che, nel corso del tempo, avrebbero guadagnato, attraverso il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, il diritto ad essere soggetto creditore e/o percettore di somme derivanti dall’accordo mutualistico in parola. 4. Alla luce della ermeneutica interpretativa, che si accompagna ad ogni negoziazione di diritto privato avente le caratteristiche della durata, è necessario interpretare detta pattuizione in base al criterio di ragionevolezza, più volte indicato dalla dottrina come momento di individuazione di una possibile eccessiva onerosità sopravvenuta. Invero, alla luce del coordinato disposto del primo comma dell’articolo 1467 e dell’articolo 1468 del codice civile, è possibile rilevare come nei contratti ad esecuzione continuata o periodica “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”. Ora, poiché, nel caso di specie si è in presenza di un contratto di durata, certamente non aleatorio (art. 1469 c.c.), la cui prestazione incombe su una sola parte (le società di serie A), occorre verificare se il non realizzarsi della proiezione, predisposta dai vice presidenti dell’epoca (Galliani e Dal Cin) , integri una ipotesi tale da deter minare l’insorgere di un ipotesi di eccessiva onerosità. Sul punto, la giurisprudenza ha, in più circostanze, chiarito che l’eccessiva onerosità deve ravvisarsi qualora vi sia una notevole alterazione del rapporto originario previsto (cfr. Cass. 23.2.2001, n. 2661; Cass. 9.4.1994, n.3342); nel caso di specie, appare evidente come ci si trovi in presenza di pattuizioni, collegate ad una proiezione che, nel frattempo, non si è realizzata, in quanto - come risulta dalla documentazione in atti - si è determinato uno stravolgimento dei parametri originari, fino a far divenire eccessivamente onerosa la prestazione per i soggetti tenuti al pagamento di contribuzioni superiori a quanto dagli stessi viene percepito in base ai “diritti televisivi” in parola. In conse guenza di ciò, ferma restando la vincolatività dell’accordo stipulato nel marzo del 1999 sino al termine del campionato in corso e cioè sino alla data del 30 giugno 2004, e ciò in quanto sulla base di detto accordo sono stati stilati i bilanci di previsione relativi al campionato in corso, appare necessaria la riduzione ad equità delle condizioni dell’accordo, a suo tempo stipulato, ai sensi del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1467 c.c.. Alla base della nuova negoziazione che, come detto, dovrà attuarsi a partire dal 1° luglio 2004, dovranno essere utilizzati i contrapposti criteri della mutualità, in favore di tutte le società economicamente più deboli, eventualmente con le opportune graduazioni (prestando attenzione non soltanto alla collocazione all’interno del campionato di serie A o di serie B, ma anche ad altri criteri, quali quello del bacino di utenza e della potenzialità di diffusione televisiva delle singole società e della partecipazione alle Coppe europee) e quello della ragionevolezza, in virtù del quale non possono essere imposti, in base al principio della mutualità, che è stato sempre alla base dell’organizzazione sportiva, criteri eccessivamente onerosi per i soggetti chiamati unilateralmente ad operare esborsi di denaro in favore di altri soggetti. P.Q.M. la Corte Federale esprime il parere che la disposizione di cui all’art. 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti debba considerarsi inefficace, per eccessiva onerosità sopravvenuta, a decor- rere dal 1° luglio 2004, e che, pertanto, fermo il principio mutualistico, l’accordo fra le società appartenenti alla Lega debba essere rinegoziato al fine di ricondurlo ad equità.
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