F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 11/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA’ DELLA DISPO ZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PRO- FESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCER- NENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA’ DEI PROVENTI DERIVAN- TI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 11/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it
QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA’ DELLA DISPO
ZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PRO-
FESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCER-
NENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA’ DEI PROVENTI DERIVAN-
TI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI
1. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, prende
le mosse da una richiesta della Società Bologna F.C. 1909 S.p.A. relativa alla interpretazione
dell’articolo 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.
L’articolo in esame, dal quale necessariamente occorre muovere, ha ad oggetto le disposizioni
transitorie in materia di criteri di ripartizione dei diritti televisivi collettivi e così recita: “1. I criteri di
ripartizione, approvati con delibera definitiva dall’assemblea del 19 marzo 1999, hanno durata dal 1
luglio 1999 al 30 giugno 2005, cessando di avere vigore da tale ultimo giorno. Il presente articolo 46
ed i criteri di ripartizione non sono modificabili e sono irrevocabili fino al 30 giugno 2005.
2. Senza pregiudizio dell’effettiva titolarità dei diritti in capo alle società organizzatrici
ospitanti, la Lega Nazionale Professionisti, dall’anno anteriore alla scadenza del predetto periodo,
porrà all’ordine del giorno di proprie assemblee l’esame di soluzioni idonee a proseguire, dopo il 30
giugno 2005, con metodi analoghi o simili, il perseguimento dei principi e dei fini di cui sopra.
3. Qualora non si raggiungano tali soluzioni i criteri di ripartizione si intendono prorogati
per un triennio.
4,. Alle ripartizioni così previste provvede, ogni anno, per il predetto periodo di durata, il
Consiglio di Lega.”.
Come è possibile rilevare dalla lettura dell’articolo sopra riportato, esso integra il
recepimento, all’interno del Regolamento della L.N.P., di un accordo negoziale stipulato in sede di
Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di serie A e B in data 19 marzo 1999. Detto accordo
aveva, nella intenzione delle parti contraenti, funzione mutualistica tra tutte le società di serie A e d i
serie B facenti parte della Lega Nazionale Professionisti. In base a tale pattuizione venivano
individuati i criteri di riparto dei proventi televisivi collettivi sino al 30 giugno 2005 e
successivamente, in virtù del coordinato disposto del secondo e del terzo comma dell’articolo in
parola, veniva stabilito che gli stessi criteri, se non si fosse individuata una soluzione idonea a
perseguire (dopo il 30 giugno 2005) l’identico scopo mutualistico, dovevano ritenersi prorogati
(comma 3) per un ulteriore triennio, sino alla data del 30 giugno 2008.
2. Al fine di esaminare la legittimità di detta pattuizione, occorre muovere dall’analisi dei
criteri che la hanno ispirata. Appare evidente che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di un
accordo regolato da norme di carattere civilistico, tendenti, in un contesto di mutua solidarietà, alla
rinuncia da parte di alcuni soggetti (le società di serie A), presuntivamente ritenute più ricche, in
favore di altri soggetti (le società di serie B), considerati più poveri. L’oggetto di tale accordo
consiste nella devoluzione di alcuni crediti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, in misura
diversa da quelli effettivamente realizzati, in favore delle società sportive economicamente meno
provvedute.
L’accordo era basato su proiezioni valutate all’epoca della stipulazione ed esaminate nelle due
successive Assemblee della L.N.P. del 23 febbraio 1999 e del 19 marzo 1999. In base a tali
proiezioni venne stabilito un criterio mutualistico di ripartizione, sulla base dei principi in precedenza
individuati, prevedendosi che l’accordo dovesse restare fermo almeno sino al 30 giugno 2005 e, in
mancanza di un successivo accordo, sino al 30 giugno 2008.
3. Chiarito così il problema, occorre individuare la legittimità dell’accordo sulla base delle
norme ermeneutiche desumibili dal codice civile. Appare evidente che l’accordo in esame trae le
mosse dalla libertà negoziale e dalla disponibilità dei diritti sancite dall’articolo 1322 c.c..
Pertanto, appare pienamente legittima l’attività di disposizione dei proventi televisivi operata
attraverso la ripartizione pattuita nel corso dell’Assemblea del 19 marzo 1999. Invero, tale accordo (a
prescindere dalla circostanza che lo stesso è stato recepito nell’ambito delle norme trans itorie al
Regolamento della L.N.P.) è, comunque, vincolante per le società che lo hanno stipulato e, in base ai
poteri delegati al Presidente ed al Vice Presidente della Lega, anche nei confronti dei soggetti che,
nel corso del tempo, avrebbero guadagnato, attraverso il meccanismo delle promozioni e delle
retrocessioni, il diritto ad essere soggetto creditore e/o percettore di somme derivanti dall’accordo
mutualistico in parola.
4. Alla luce della ermeneutica interpretativa, che si accompagna ad ogni negoziazione di
diritto privato avente le caratteristiche della durata, è necessario interpretare detta pattuizione in base
al criterio di ragionevolezza, più volte indicato dalla dottrina come momento di individuazione di una
possibile eccessiva onerosità sopravvenuta.
Invero, alla luce del coordinato disposto del primo comma dell’articolo 1467 e dell’articolo
1468 del codice civile, è possibile rilevare come nei contratti ad esecuzione continuata o periodica
“se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di
avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la
risoluzione del contratto”.
Ora, poiché, nel caso di specie si è in presenza di un contratto di durata, certamente non
aleatorio (art. 1469 c.c.), la cui prestazione incombe su una sola parte (le società di serie A), occorre
verificare se il non realizzarsi della proiezione, predisposta dai vice presidenti dell’epoca (Galliani e
Dal Cin) , integri una ipotesi tale da deter minare l’insorgere di un ipotesi di eccessiva onerosità.
Sul punto, la giurisprudenza ha, in più circostanze, chiarito che l’eccessiva onerosità deve
ravvisarsi qualora vi sia una notevole alterazione del rapporto originario previsto (cfr. Cass.
23.2.2001, n. 2661; Cass. 9.4.1994, n.3342); nel caso di specie, appare evidente come ci si trovi in
presenza di pattuizioni, collegate ad una proiezione che, nel frattempo, non si è realizzata, in quanto -
come risulta dalla documentazione in atti - si è determinato uno stravolgimento dei parametri
originari, fino a far divenire eccessivamente onerosa la prestazione per i soggetti tenuti al pagamento
di contribuzioni superiori a quanto dagli stessi viene percepito in base ai “diritti televisivi” in parola.
In conse guenza di ciò, ferma restando la vincolatività dell’accordo stipulato nel marzo del
1999 sino al termine del campionato in corso e cioè sino alla data del 30 giugno 2004, e ciò in quanto
sulla base di detto accordo sono stati stilati i bilanci di previsione relativi al campionato in corso,
appare necessaria la riduzione ad equità delle condizioni dell’accordo, a suo tempo stipulato, ai sensi
del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1467 c.c..
Alla base della nuova negoziazione che, come detto, dovrà attuarsi a partire dal 1° luglio
2004, dovranno essere utilizzati i contrapposti criteri della mutualità, in favore di tutte le società
economicamente più deboli, eventualmente con le opportune graduazioni (prestando attenzione non
soltanto alla collocazione all’interno del campionato di serie A o di serie B, ma anche ad altri criteri,
quali quello del bacino di utenza e della potenzialità di diffusione televisiva delle singole società e
della partecipazione alle Coppe europee) e quello della ragionevolezza, in virtù del quale non
possono essere imposti, in base al principio della mutualità, che è stato sempre alla base
dell’organizzazione sportiva, criteri eccessivamente onerosi per i soggetti chiamati unilateralmente ad
operare esborsi di denaro in favore di altri soggetti.
P.Q.M.
la Corte Federale esprime il parere che la disposizione di cui all’art. 46 del Regolamento della Lega
Nazionale Professionisti debba considerarsi inefficace, per eccessiva onerosità sopravvenuta, a decor-
rere dal 1° luglio 2004, e che, pertanto, fermo il principio mutualistico, l’accordo fra le società
appartenenti alla Lega debba essere rinegoziato al fine di ricondurlo ad equità.
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