F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CF del 23 settembre 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE E 9, COMMI 4 E 12, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN ORDINE ALL’ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN CONSIGLIERE FEDERALE DI DESIGNAZIONE DELLA LEGA STESSA IN SOSTITUZIONE DI ALTRO CONSIGLIERE DECADUTO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CF del 23 settembre 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE E 9, COMMI 4 E 12, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN ORDINE ALL’ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN CONSIGLIERE FEDERALE DI DESIGNAZIONE DELLA LEGA STESSA IN SOSTITUZIONE DI ALTRO CONSIGLIERE DECADUTO Con nota del 19 settembre 2005 il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte di esprimere, ai sensi dell’art. 22 del C.G.S., il proprio parere interpretativo circa la necessità che le elezioni suppletive per la sostituzione di un consigliere federale eletto in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti e di cui sia stato comunicato il venir meno dei requisiti funzionali predeterminati nel Regolamento elettorale della Lega stessa per l’elezione e la permanenza nella carica di consigliere federale, debbano essere effettuate in sede di Assemblea Generale o se sia sufficiente l’unanime designazione fatta dall’assemblea delle società della medesima categoria (Serie A) rappresentata dal consigliere della cui sostituzione si tratta. Ciò premesso, la Corte osserva che l’art. 23 dello Statuto federale rinvia ai regolamenti elettorali emanati dalle varie componenti la determinazione delle modalità di svolgimento delle elezioni dei consiglieri federali di rispettiva competenza, fissando il solo limite del rispetto della legge, dello statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi dei democrazia interna. La norma prosegue statuendo che, nel caso di decadenza di uno dei consiglieri così eletti a causa della perdita dei requisiti funzionali predeterminati dai regolamenti elettorali delle varie componenti, si debba procedere alla relativa sostituzione mediante elezioni suppletive. Il regolamento elettorale della L.N.P. pone, all’art. 9, le norme disciplinanti le elezioni dei consiglieri federali in rappresentanza delle società di serie A e B, stabilendo in particolare che: 1) l’elezione stessa è di competenza dell’Assemblea Generale (comma 4 lett. k); 2) a tal fine l’assemblea vota a scrutinio segreto, eleggendo tre consiglieri federali, di cui due in rappresentanza delle società della serie A e uno in rappresentanza delle società di serie B in possesso dei requisiti previsti dallo stesso regolamento; 3) risultano eletti coloro che conseguano il maggior numero dei voti espressi a condizione di averne ricevuti almeno il 40%. Dal quadro normativo così delineato è agevole dedurre che lo Statuto federale non detta norme apposite per lo svolgimento delle elezioni suppletive in questione, limitandosi a prevederne la necessità allo scopo di sostituire i consiglieri federali decaduti, posto che l’effetto decadenziale si produce con la mera constatazione e comunicazione da parte della Lega competente della sopravvenuta carenza nel consigliere federale eletto in sua rappresentanza dei requisiti funzionali predeterminati, con la conseguenza che di tale situazione, giuridicamente rilevante, il Consiglio federale si limita a prendere atto, essendosi la fattispecie estintiva della carica già determinata. Questo dato depone senza ombra di dubbio nel senso che, agli effetti dello Statuto federale, anche per tale tipo di elezione debbano valere le regole fissate in generale per le elezioni di tutti i consiglieri federali di spettanza delle varie componenti senza deroga alcuna. In modo corrispondente, il Regolamento della L.N.P., espressamente richiamato, come visto, quale fonte di produzione integrativa dall’art. 23, comma 4, dello Statuto federale, non reca disposizioni specifiche per lo svolgimento delle elezioni suppletive (che non risultano nemmeno espressamente menzionate) e stabilisce una generica competenza della Assemblea Generale in materia di elezione dei consiglieri federali di propria spettanza, esprimendo il generale principio del doppio quorum (maggioranza dei voti espressi, numericamente non inferiore al 40% degli stessi) necessario per le elezioni. Nessun altro organo della medesima Lega è, per regolamento elettorale, investito di funzioni o attribuzioni rilevanti nella materia in questione. Alla luce delle disposizioni appena richiamate, che si combinano organicamente tra loro, appare chiaro che per elezioni suppletive debbano applicarsi, in difetto di specifiche e contrarie indicazioni, le stesse regole fissate per lo svolgimento di quelle originarie, con la conseguenza che, ai fini che qui rilevano, rientra nelle attribuzioni dell’Assemblea Generale l’espletamento della relativa procedura, mentre rivestono carattere meramente interno e, al più, preparatorio, le consultazioni avvenute in seno all’assemblea di categoria delle società appartenenti alla serie chiamata ad esprimere il consigliere che sostituisca quello decaduto. A tali ultime consultazioni, ed al loro esito in termini di designazione di un candidato, non può attribuirsi, quindi, efficacia surrogatoria dell’insostituibile voto dell’Assemblea Generale, che costituisce l’unica sede legittimata all’elezione suppletiva. Non risponderebbe, infatti, a principi di democrazia e razionalità la sottrazione all’Assemblea Generale (che rappresenta il punto di equilibrio e sintesi delle assemblee delle categorie) del compito di eleggere uno dei propri consiglieri federali; né sembra ragionevole o trasparente prevedere una forma semplificata di procedimento elettorale per le sole elezioni suppletive in netto contrasto con quanto previsto per le elezioni originarie. P.Q.M. la Corte Federale esprime il parere che le elezioni suppletive di un consigliere federale eletto in rappresentanza della L.N.P., che sia decaduto dalla carica, debbano necessariamente avvenire in sede di Assemblea Generale della Lega stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it