F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 6/CF del 28 settembre 2005 RICORSO DEL CALCIATORE BORGOBELLO MASSIMO PER LA TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI A SEGUITO DELLA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI MEDIANTE L’UTILIZZO, DA PARTE DELL’UFFICIO INDAGINI, DEGLI ATTI RELATIVI A DUE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA, NELL’AMBITO DEGLI ACCERTAMENTI SULLA GARA GENOA/VENEZIA DELL’11 GIUGNO 2005
	
                F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 6/CF del 28 settembre 2005
RICORSO  DEL  CALCIATORE  BORGOBELLO MASSIMO PER  LA  TUTELA    DI        DIRITTI  FONDAMENTALI  A SEGUITO   DELLA   DIFFUSIONE   DI   DATI   PERSONALI MEDIANTE   L’UTILIZZO,   DA      PARTE   DELL’UFFICIO INDAGINI,      DEGLI            ATTI      RELATIVI      A      DUE INTERCETTAZIONI        TELEFONICHE,        EFFETTUATE DALLA    PROCURA  DELLA  REPUBBLICA  DI  GENOVA, NELL’AMBITO  DEGLI  ACCERTAMENTI  SULLA  GARA GENOA/VENEZIA DELL’11 GIUGNO 2005
Con  ricorso  del   14  luglio  2005,  Massimo  Borgobello,  tesserato  della F.I.G.C., esponeva a questa Corte che nell’ambito delle indagini condotte anche nei suoi confronti dal competente ufficio presso la Federazione sareb- bero stati acquisiti, tra gli altri, atti effettuati in sede penale dalla  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, due intercettazioni, una tele- fonica e l’altra ambientale, che lo riguardavano.
Il ricorrente denunciava la inutilizzabilità di tali intercettazioni, ai sensi e per gli effetti della normativa relativa alla protezione dei dati personali, in quan- to illegittimamente eseguite.
Ciò premesso, il ricorrente, nella prospettiva, che egli stesso definiva certa, del deferimento davanti agli Organi di disciplina che sarebbe conseguito alle indagini federali e, quindi, nell’imminenza del giudizio disciplinare, chiede- va, ai sensi dell’art. 22, comma  3, del  C.G.S., che la Corte  provvedesse all’immediata ed urgente sospensione delle indagini federali e  dichiarasse, comunque,  l’inutilizzabilità  degli  atti  raccolti  dall’Ufficio  Indagini  della F.I.G.C.  a causa della asserita violazione  dei diritti fondamentali assicurati all’individuo dagli artt. 2, 14 e 15 della Costituzione.
Ciò premesso, la Corte osserva che il ricorso in esame, che dichiaratamente atterrebbe alla tutela di diritti fondamentali, mira in realtà a creare una evi- dente interferenza rispetto ad una attività di istituto compiuta da un organo federale, quella cioè delle indagini relative a possibili casi di illecito sporti- vo.
Ed in effetti, la tutela che il ricorrente si propone di conseguire in questa se- de ha uno scopo dichiaratamente paralizzante della attività di indagine, di cui si chiede la sospensione e, in ogni caso, la determinazione delle modalità di conduzione.
A questo riguardo due osservazioni si impongono, allo scopo di mettere in rilievo la infondatezza del ricorso.
In primo luogo, è evidente che, a differenza della espressa previsione del ter- zo comma dell’art. 22 citato, che investe la Corte Federale a fini di tutela dei diritti fondamentali personali o associativi per la sola ipotesi che essi non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale, la presente fat- tispecie era  ancora in dinamico divenire all’atto del deposito del  ricorso, non essendo le indagini federali, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, ancora concluse.
Vi era, quindi, la concreta ed attuale possibilità di tutela endoprocedimentale che l’interessato avrebbe potuto utilmente far valere nel corso dell’attività dell’Ufficio Indagini chiedendo di conseguire il medesimo   bene della vita postulato avanti questa Corte.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di fattispecie procedimentale a formazione progressiva e destinata a svilupparsi  nel corso del  processo disciplinare, il medesimo oggetto di tutela avrebbe potuto e dovuto invocarsi  davanti ai competenti giudici disciplinari, gli unici legittimati a disporre delle modalità e dell’oggetto delle acquisizioni documentali utilizzabili in sede di giudizio.
Questa osservazione configura una situazione di tutelabilità interna al proce- dimento, del tutto incompatibile, anzi radicalmente contraddittoria, con  la previsione normativa  di carenza di strumenti di garanzia dei diritti fonda- mentali.
Inoltre, come detto, la tutela di cui si discute in questa sede interferisce con un’attività istituzionale della Federazione governata da regole e competenze specificamente    determinate,    che    attribuiscono    posizioni    soggettive all’interessato da spendere in quella sede procedimentale e non al suo ester- no.
In altri termini, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’intervento sup- pletivo di cui all’art. 22, comma 3, C.G.S., va concepito soltanto in funzione sussidiaria e integrativa di un sistema laddove risultasse chiaro che si possa- no riscontare in esso vuoti o carenze che mettano a repentaglio i diritti fon- damentali dei singoli o degli associati.
Nella specie, viceversa, ciò che si chiede alla Corte è un inammissibile inter- vento di sostituzione o di interposizione alla attività di organi titolari del po- tere di svolgere una specifica attività istituzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi per il  rigetto del ricorso.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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