F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 6/CF del 28 settembre 2005 RICORSO DELLA POL. MAFALDA DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME ADOTTATE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE 2005/2006

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 6/CF del 28 settembre 2005 RICORSO DELLA POL. MAFALDA DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME ADOTTATE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE INERENTI I MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER LA STAGIONE 2005/2006 Con ricorso in data 27 luglio 2005 la Polisportiva Mafalda ha impugnato il Comunicato Ufficiale n. 4 del 21 luglio 2005 del Comitato Regionale Moli- se della Lega Nazionale Dilettanti, concernente i criteri di ammissione ai campionati regionali 2005/2006 per il completamento degli organici, inten- dendo fissarne l’oggetto entro tali limiti piuttosto che introdurre propriamen- te una richiesta di interpretazione autentica di quella normativa. Ha prodotto controdeduzioni il Comitato Regionale Molise, che contesta dif- fusamente la fondatezza delle argomentazioni della Polisportiva Mafalda. In via preliminare la ricorrente deduce che il ricorso sarebbe ammissibile in quanto a suo avviso il provvedimento impugnato sarebbe lesivo di diritti fondamentali associativi e le sue doglianze non trovano altre forme di impu- gnazione nell'ordinamento sportivo. Nel merito la ricorrente osserva che il Presidente del Comitato Regionale Molise avrebbe diramato un comunicato in data 21 luglio 2005 con il quale si fissano le regole per il ripescaggio. Tale comunicato ad avviso dell'istante sarebbe illegittimo in quanto il Comi- tato Regionale Molise avrebbe indicato criteri di ripescaggio nel corso del campionato determinando incertezza su quali regole fossero effettivamente da applicare. Specifica l'istante che ha terminato il Campionato d'Eccellenza classifican- dosi al quattordicesimo posto e quindi alla luce dei criteri adottati dal Comi- tato molisano all'atto della immissione al Campionato per la stagione sporti- va 2004/2005 avrebbe usufruito del ripescaggio. Tale opportunità non viene concessa in virtù del più volte richiamato Comu- nicato n. 4 del 21 luglio 2005. In realtà il ricorso alla Corte Federale ai sensi dell'art. 32, 5° comma dello Statuto, può essere proposto da ogni tesserato o affiliato della F.I.G.C. per la tutela dei diritti fondamentali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale. Nel caso di specie, la società ricorrente ben avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impugnare davanti al Consiglio di Presidenza il provvedimento che si assume lesivo della propria posizione, e cioè la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Re- gionale Molise. Difettando il carattere della residualità del rimedio in questa sede perseguito, l'istanza va dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte Federale, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla Polisportiva Mafalda, lo dichiara inammissibile, disponendo l’incameramento della tassa reclamo versata.
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