F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 novembre 2005 RICHIESTA DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA’ DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ED ALLA NATURA DEL DETTO ISTITUTO NELL’AMBITO DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE’ QUESITO IN ORDINE ALLA COMPETENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE RISPETTO AI TESSERATI PROFESSIONISTI NON SOGGETTI AGLI ACCORDI COLLETTIVI, DI CUI ALL’ART. 47, COMMA 5, DEL MEDESIMO CODICE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 novembre 2005
RICHIESTA DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE
C, DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA’ DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
ED ALLA NATURA DEL DETTO ISTITUTO NELL’AMBITO DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE’ QUESITO IN ORDINE ALLA COMPETENZA
DEL COLLEGIO ARBITRALE RISPETTO AI TESSERATI PROFESSIONISTI NON
SOGGETTI AGLI ACCORDI COLLETTIVI, DI CUI ALL’ART. 47, COMMA 5, DEL
MEDESIMO CODICE
Con ordinanza in data 30 settembre 2005, il Collegio arbitrale presso la Lega
Professionisti Serie C, costituito per la soluzione della vertenza Tambone Giuseppe/Calcio Chieti
s.p.a., ha rimesso gli atti alla Corte federale, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. a), del Codice di
giustizia sportiva, investendo la Corte medesima dell’interpretazione degli articoli 18, comma 4, e 47,
comma 5, del Codice di giustizia sportiva.
In ordine ai quesiti posti con l’ordinanza sopra richiamata, questa Corte rileva,
preliminarmente, l’insussistenza dei presupposti per una diretta proposizione del quesito interpretativo
da parte di un collegio arbitrale.
Ed infatti, come già osservato dalla Corte federale con determinazione in data 25 ottobre 1999
(C.U. n. 2/Cf), i Collegi arbitrali, pur svolgendo funzione giurisdizionale, non sono organi della
giustizia sportiva, puntualmente elencati nell’articolo 23 C.G.S..
L’articolo 22 del Codice di giustizia sportiva, invece, prevede la competenza della Corte
federale ad interpretare le norme statutarie e regolamentari, “su richiesta del Presidente federale o del
Presidente della Corte federale d’ufficio …… oppure su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia
sportiva …”.
È inammissibile, quindi, la richiesta di interpretazione formulata direttamente da organo
giurisdizionale diverso dagli organi di giustizia sportiva, fra i quali, come si è detto, non sono
annoverabili i collegi arbitrali.
Né sussiste, nel caso di specie, il presupposto perché il Presidente della Corte federale sollevi
d’ufficio, davanti alla Corte medesima, la questione interpretativa, atteso che tale rimedio è
funzionalmente collegato alla necessità d’interpretazione autentica che emerga dalla decisione di altra
questione ritualmente sottoposta all’esame della Corte e quindi a quest’ultima funzionalmente
connessa.
Potendo, peraltro, la questione - sottoposta dal Collegio arbitrale sopra ricordato - essere
apprezzata dal Presidente federale ai fini della valutazione dell’eventuale necessità di un’interpretazione
univoca, ai sensi del richiamato articolo 22 C.G.S., la Corte federale ritiene opportuno
rimettere gli atti al Presidente federale, affinché questi valuti se instaurare il relativo procedimento
interpretativo avanti alla Corte federale.
P.Q.M.
la Corte federale dispone la trasmissione degli atti al Presidente federale.
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