F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 novembre 2005 RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E COMPATIBILITA’ CON LE VIGENTI NORME STATUTARIE DELLA DELEGA A CONVOCARE E PRESIEDERE IL COMITATO DI GESTIONE DELLA F.I.G.C., CONFERITA DAL PRESIDENTE FEDERALE, CON DELIBERA DEL 16 MARZO 2005, AL VICE PRESIDENTE VICARIO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 novembre 2005
RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX
ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE
ALLA LEGITTIMITA’ E COMPATIBILITA’ CON LE VIGENTI NORME STATUTARIE
DELLA DELEGA A CONVOCARE E PRESIEDERE IL COMITATO DI GESTIONE
DELLA F.I.G.C., CONFERITA DAL PRESIDENTE FEDERALE, CON DELIBERA DEL
16 MARZO 2005, AL VICE PRESIDENTE VICARIO
Con nota del 14 novembre 2005 il Presidente federale , premesso che:
1) con deliberazione del 15 marzo precedente il Consiglio federale aveva conferito al Vice Presidente,
dott. Giancarlo Abete, l’incarico di curare e gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi della
Federazione, presiedendo il Comitato di Gestione, e che con deliberazione presidenziale dell’indomani veniva attribuita la relativa delega, alla stregua dell’accordo di programma intervenuto tra tutte lecomponenti federali;
2) il Collegio dei Revisori dei Conti ha chiesto in data 21 giugno 2005 di acquisire il parere di questaCorte in merito alla compatibilità ed alla legittimità di tale delega con le norme statutarie vigenti;chiedeva di conoscere, ai sensi dell’art. 22 del Codice di giustizia sportiva, se il conferimento al Vice Presidente dott. Giancarlo Abete della delega a convocare e presiedere il Comitato di Gestione dellaF.I.G.C. sia legittimo e conforme alle disposizioni dello Statuto federale.
Ciò premesso, la Corte osserva che l’art. 21, comma 5, dello Statuto federale espressamente
prevede che ai Vice Presidenti vengano delegate dal Presidente specifiche funzioni.
Lo stesso Statuto prevede al comma 1 dell’articolo successivo che il Comitato di Gestione sia
composto dal Presidente federale, dai Vice Presidenti e da un rappresentante per ciascuna Lega e per ciascuna componente tecnica designato all’inizio di ogni quadriennio olimpico.
Nel caso di specie, la deliberazione consiliare del 15 marzo 2005, trasfusa nella deliberazione
presidenziale adottata il giorno successivo, espressamente richiama l’art. 21, comma 5, citato, quale
base fondante il potere di conferire al Vice Presidente la specifica delega a convocare e presiedere il
Comitato di Gestione nonché alla sottoscrizione delle deliberazioni di spesa e di attribuzione di
incarichi.
Quanto alla compatibilità di tale provvedimento con l’assetto delle disposizioni statutarie è da
rilevare in primo luogo che la materia oggetto di delega (afferente all’attività di convocazione e
presidenza del Comitato di Gestione) non rientra tra quelle espressamente dichiarate dal medesimo
Statuto insuscettibili di delega, quali la partecipazione al Consiglio federale (cfr. art. 23, comma 1).
In secondo luogo, va posto in rilievo che la deliberazione consiliare e quella presidenziale non
valgono a trasferire in forma permanente ed irrevocabile al Vice Presidente compiti ed attribuzioni
funzionalmente spettanti al Presidente federale, al quale, pertanto, rimane intatto il potere tanto di
revoca della delega quanto di partecipazione diretta in qualità di Presidente ai lavori del Comitato di
Gestione.
E’ chiaro, pertanto, che la titolarità della funzione non è stata attribuita al delegato né ha
costituito oggetto di rinuncia da parte del Presidente, che si è limitato a predisporre un programma
organizzativo delle attività gestorie della Federazione per ragioni di snellezza e semplificazione
amministrative, in conformità, peraltro, con l’accordo di programma sottoscritto da tutte le
componenti federali in vista dell’Assemblea elettiva svoltasi lo scorso 14 febbraio.
A questa stregua è agevole pervenire alla conclusione che, per effetto delle deliberazioni in
esame, non si è determinato alcuno stravolgimento dei ruoli e delle funzioni statutariamente previsti, sicché la Corte esprime il parere che il conferimento al Vice Presidente dott. Giancarlo Abete della delega di cui alla deliberazione presidenziale del 16 marzo 2005 sia legittimo e conforme alle disposizioni dello Statuto federale.
P.Q.M.
esprime il parere che il conferimento al Vice Presidente dott. Giancarlo Abete della delega di cui alla deliberazione presidenziale del 16 marzo 2005 sia legittimo e conforme alle disposizioni dello Statuto
federale.
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